Cassazione Civile, Ordinanza n. 06567/2025 del 12/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (garante)
La controversia
La società ricorrente aveva proposto opposizione allo stato passivo del fallimento di una società beneficiaria di finanziamento, chiedendo l'ammissione del proprio credito di euro 2.356.475,22, oltre interessi, con il privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998. Deduceva che il finanziamento bancario, assistito dalla sua garanzia, costituiva una misura di sostegno pubblico rientrante nel campo di applicazione del d.lgs. n. 123/1998 e che il credito restitutorio sorto a seguito dell'escussione della garanzia fosse privilegiato. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione ritenendo, da un lato, dubitabile l'applicabilità della disciplina alle garanzie concesse dalla Sace e, dall'altro, che il privilegio operasse solo in caso di revoca del beneficio per deviazioni dallo scopo pubblico, non già per il mero inadempimento nelle rate di restituzione; aveva inoltre ritenuto tardiva la revoca intervenuta dopo la dichiarazione di fallimento. Con il ricorso per cassazione la società garante ha denunciato violazione degli artt. 1362 c.c. e 1, 7 e 9 d.lgs. n. 123/1998, sostenendo che la revoca risultava in realtà fondata sull'omessa produzione di documentazione giustificativa sull'utilizzo dei fondi e che, comunque, la convenzione rendeva sufficiente anche il solo inadempimento restitutorio per l'escussione della garanzia; ha inoltre contestato l'esclusione in radice dell'applicabilità del d.lgs. n. 123/1998 alle garanzie pubbliche.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo, assorbito il terzo, cassando il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Bologna in diversa composizione anche per le spese. La decisione ha affermato che il privilegio ex art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998 si applica anche agli interventi di sostegno pubblico concessi in forma di garanzia e che la revoca del beneficio non è costitutiva del credito recuperatorio ma ha natura meramente ricognitiva/condizione per l'azione di recupero; è stato quindi censurato il diniego di privilegio fondato sull'assunta inapplicabilità della disciplina e sulla pretesa necessità di una revoca priva di rilievo rispetto al fallimento.
Norme richiamate
Richiamato nel primo motivo per sostenere un'erronea interpretazione della convenzione e del rapporto di garanzia; la Corte ha valorizzato l'interpretazione sistematica in senso conforme alla disciplina del sostegno pubblico.
art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998
Prevede il privilegio per i crediti relativi alla restituzione dei finanziamenti pubblici; la Corte lo interpreta come applicabile anche agli interventi di sostegno pubblico in forma di garanzia e come norma cui la revoca non attribuisce funzione costitutiva del credito.
Richiamato per sostenere l'ampia applicabilità della disciplina a tutti i benefici pubblici per lo sviluppo delle attività produttive, compresi quelli prestati in forma di garanzia.
Richiamato insieme agli artt. 1 e 9 per affermare che il sistema del d.lgs. n. 123/1998 si applica alle misure di sostegno pubblico anche se articolate come garanzie.
Massime di principio
- Il privilegio previsto per i crediti di restituzione dei finanziamenti pubblici si estende a tutte le misure di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, anche quando il beneficio sia concesso in forma di garanzia e non di erogazione diretta di denaro.
- La revoca del beneficio pubblico ha natura meramente ricognitiva del venir meno di un presupposto legale di fruizione e non costituisce il credito privilegiato; il credito nasce privilegiato ex lege e la revoca rileva come condizione per l'esercizio dell'azione di recupero.
- Ai fini dell'opponibilità alla massa nel fallimento del beneficiario, non rileva che il provvedimento di revoca intervenga dopo l'apertura della procedura concorsuale, quando esso si limiti ad accertare un presupposto già previsto dalla legge.
- Nelle controversie relative a garanzie pubbliche, l'inquadramento della pretesa in termini di surroga o regresso non esclude il riconoscimento del privilegio ex art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, se il credito deriva da un intervento pubblico di sostegno rientrante nella disciplina speciale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06534/2025 del 12/03/2025
- ordinanza_civile · 12 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06535/2025 del 12/03/2025
- ordinanza_civile · 12 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06539/2025 del 12/03/2025
- ordinanza_civile · 12 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06540/2025 del 12/03/2025
- ordinanza_civile · 12 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06541/2025 del 12/03/2025
- ordinanza_civile · 12 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06543/2025 del 12/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →