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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09622/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine di legge. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando l'assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bologna deducendo ricorso per cassazione; dall'ordinanza emerge che il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività. La Corte ha ricostruito i termini: sentenza deliberata il 10 giugno 2025, deposito della motivazione il 18 giugno 2025, decorrenza del termine di 45 giorni per impugnare dall'11 luglio 2025, senza applicazione dell'ulteriore termine di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p., poiché il processo si era svolto in camera di consiglio non partecipata e non era stata proposta tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, c.p.p.; pertanto l'imputata non poteva considerarsi giudicata in assenza. Tenuto conto della sospensione feriale, il termine finale per proporre ricorso era il 25 settembre 2025, mentre l'atto risultava proposto il 16 ottobre 2025.

Norme richiamate

  • art. 585, comma 1-bis, c.p.p.

    Il termine aggiuntivo di quindici giorni per l'impugnazione non si applica quando il processo si è svolto in camera di consiglio non partecipata e non sia stata proposta tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, c.p.p., perché in tal caso l'imputato appellante non è assimilabile al giudicato in assenza.

  • art. 598-bis, comma 2, c.p.p.

    La mancata tempestiva istanza di partecipazione esclude che il procedimento camerale non partecipato sia trattato come giudizio in assenza ai fini dell'allungamento del termine per impugnare.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, alla condanna alle spese processuali si aggiunge la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non si applica solo ove risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel processo camerale non partecipato, la mancata tempestiva istanza di partecipazione impedisce di applicare l'ulteriore termine per impugnare previsto per il giudizio in assenza.
  • Ai fini della tempestività del ricorso per cassazione, il termine va calcolato dalla decorrenza prevista dalla legge e con applicazione della sola sospensione feriale, quando ne ricorrano i presupposti, senza estensioni non dovute.
  • Il ricorso proposto oltre il termine di impugnazione è inammissibile e comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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