Cassazione Penale, Ordinanza n. 21166/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per la detenzione di beni contraffatti sequestrati. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità, sostenendo in sostanza una erronea valutazione delle prove. Con il secondo motivo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata esclusione della recidiva, per il mancato bilanciamento delle attenuanti generiche in prevalenza sulla recidiva e per la mancata riduzione della pena ai minimi edittali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto indeducibile e comunque manifestamente infondato, perché le censure sulla valutazione del compendio probatorio e sull'art. 192 c.p.p. non possono essere veicolate come violazione di legge, ma solo dedotte come vizio di motivazione; nel caso concreto la motivazione della sentenza impugnata sulla grossolanità della contraffazione è stata considerata adeguata e non specificamente censurata. Il secondo motivo è stato parimenti inammissibile, perché la disapplicazione della recidiva non era stata dedotta in appello, il mancato bilanciamento delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata e specifica era già stato motivato e comunque non consentito dall'art. 69, comma 4, c.p., e la mancata riduzione della pena è stata giustificata con richiamo ai precedenti penali ex art. 133 c.p. All'imputato sono state inoltre poste a carico le spese processuali e una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Le doglianze sulla valutazione delle risultanze probatorie non sono deducibili come violazione di legge, ma possono essere scrutinabili solo come vizio di motivazione nei limiti consentiti dall'art. 606 c.p.p.
Richiamato insieme all'art. 546 c.p.p. per escludere che la censura sulla motivazione possa essere surrettiziamente trasformata in violazione di legge.
art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.
Norma richiamata nel precedente delle Sezioni Unite per delimitare i vizi denunciabili con riferimento alla motivazione della sentenza.
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
Non può essere usato per superare i limiti dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. in assenza di espressa sanzione processuale.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
È la sede corretta per dedurre il vizio motivazionale, nei limiti della mancanza, illogicità o contraddittorietà della motivazione.
Il bilanciamento delle attenuanti generiche in prevalenza sulla recidiva reiterata e specifica non era consentito.
I precedenti penali costituiscono uno dei criteri di commisurazione della pena e legittimano il diniego della riduzione ai minimi edittali.
Massime di principio
- Le censure che investono la valutazione delle prove e l'applicazione dell'art. 192 c.p.p. non possono essere proposte come violazione di legge, salvo che la questione si traduca in un vizio motivazionale nei limiti dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
- In cassazione è inammissibile il motivo che pretenda di rimettere in discussione il merito della valutazione probatoria senza confrontarsi con le argomentazioni decisive della sentenza impugnata.
- Il bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva reiterata e specifica incontra il limite legale posto dall'art. 69, comma 4, c.p., che può impedire la prevalenza delle attenuanti.
- La scelta di non applicare la riduzione della pena ai minimi edittali è legittima se sorretta da motivazione non apparente e ancorata a criteri legali di commisurazione, quali i precedenti penali dell'imputato.
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