Cassazione Penale, Ordinanza n. 15599/2025 del 18/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Un gruppo di nove imputati ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva applicato la pena concordata ai sensi degli artt. 599-bis e 605 c.p.p. I primi sette ricorrenti hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata verifica della sussistenza delle condotte contestate; gli ultimi tre hanno lamentato la mancanza di motivazione sulle ragioni dell'accoglimento della pena concordata. La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi manifestamente inammissibili perché proposti contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. e perché le doglianze attenevano a motivi rinunciati o comunque non deducibili in sede di legittimità dopo l'accordo sulla pena, non essendo prospettata alcuna illegalità della sanzione. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, in tale procedimento, il giudice di appello non deve motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o sull'insussistenza di aggravanti, essendo la cognizione limitata ai motivi non rinunciati.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto che le censure fossero generiche e aspecifiche e, soprattutto, che non fossero ammissibili poiché dirette contro una sentenza di appello emessa a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p., rispetto alla quale sono deducibili solo questioni sulla formazione del consenso, sul consenso del pubblico ministero o sul contenuto difforme della decisione, oppure sull'illegalità della pena. Poiché tali ipotesi non ricorrevano, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità.
Norme richiamate
La sentenza di appello resa a seguito di concordato sulla pena determina effetti preclusivi sulle censure relative ai motivi rinunciati; il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi sulla formazione del consenso, sul consenso del pubblico ministero o su un contenuto difforme della decisione.
Norma richiamata nel provvedimento impugnato quale base procedurale della decisione di appello.
Il giudice di appello che accolga il concordato non deve motivare sul mancato proscioglimento per le cause previste dall'art. 129 c.p.p., perché tali questioni restano coperte dalla rinuncia ai motivi di impugnazione.
Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità quando ricorre una causa evidente di inammissibilità.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza di appello resa ex art. 599-bis c.p.p. non sono deducibili censure attinenti a motivi di appello rinunciati, salvo che si deduca l'illegalità della pena o vizi nella formazione del consenso.
- Il concordato in appello ha natura di negozio processuale unitario: una volta recepito dal giudice, non può essere unilateralmente rimesso in discussione con motivi di ricorso che contrastino con l'accordo raggiunto.
- Quando l'imputato aderisce al patto sulla pena in appello, il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né sull'insussistenza di aggravanti, se tali questioni rientravano tra quelle rinunciate.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, di regola, alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
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