Parere n. 646/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Alberto Tavazza, contro Comune di Melzo, avverso ordinanza di viabilità n. 378/24/pl del 29 novembre 2024 e ordinanza di viabilità n. 386/24/pl del 4 dicembre 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario contro le ordinanze di viabilità n. 378/24/pl del 29 novembre 2024 e n. 386/24/pl del 4 dicembre 2024, relative alla chiusura temporanea al traffico di tre piazze comunali.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato le ordinanze comunali adottate durante il periodo natalizio per disporre la chiusura al traffico di tre piazze del Comune di Melzo. Ha dedotto la violazione della libertà di circolazione degli abitanti, la mancata pubblicità degli atti, la lesione del contraddittorio procedimentale, nonché il difetto di motivazione e di istruttoria. Tuttavia, non ha chiesto l'annullamento delle ordinanze, ormai divenute inefficaci, ma un intervento del Presidente della Repubblica volto a impedire che analoghe limitazioni potessero essere adottate in futuro. Il Ministero ha inoltre rilevato la mancata dimostrazione della legittimazione ad agire, essendosi il ricorrente limitato ad allegare la qualità di residente, e la carenza di interesse, poiché il ricorso è stato notificato dopo la cessazione degli effetti temporali delle ordinanze.
Il parere
La Sezione ha ritenuto il ricorso inammissibile. Il petitum formulato non era diretto all'annullamento degli atti impugnati, unica forma di tutela conseguibile mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ma richiedeva un intervento preventivo e generale per impedire future ordinanze analoghe. Inoltre, le ordinanze erano già prive di efficacia al momento della presentazione del ricorso. La Sezione ha quindi definito il procedimento per inammissibilità, senza esaminare nel merito le censure relative alla libertà di circolazione, alla pubblicità, al contraddittorio, alla motivazione e all'istruttoria.
Osservazioni
Petitum e limiti del ricorso straordinario
Il ricorso straordinario è diretto all'annullamento dell'atto impugnato. Non può essere utilizzato per ottenere un intervento preventivo del Presidente della Repubblica volto a impedire l'adozione futura di provvedimenti analoghi.
Sopravvenuta inefficacia delle ordinanze
Le ordinanze disciplinavano chiusure temporanee al traffico in date ormai trascorse e avevano perso efficacia prima della notificazione del ricorso; mancava pertanto un provvedimento ancora lesivo suscettibile di annullamento.
Legittimazione e interesse a ricorrere
La relazione ministeriale ha rilevato che la mera qualità di residente nel Comune non dimostra, di per sé, la legittimazione ad agire e che la cessazione degli effetti delle ordinanze escludeva comunque l'interesse attuale all'impugnazione.
Norme richiamate
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è configurato come rimedio impugnatorio volto all'annullamento dell'atto lesivo; non consente di ottenere un intervento preventivo su futuri provvedimenti.
libertà di circolazione costituzionalmente garantita
La doglianza relativa alla libertà di circolazione non è stata esaminata nel merito, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per la natura del petitum e per l'intervenuta inefficacia degli atti.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è un rimedio impugnatorio e può essere diretto soltanto contro un atto amministrativo lesivo, ai fini del suo annullamento; non può essere utilizzato per ottenere direttive o divieti rivolti all'amministrazione in relazione a futuri provvedimenti.
- La cessazione dell'efficacia temporale dell'atto impugnato prima della proposizione del ricorso determina il venir meno dell'interesse attuale all'impugnazione, quando non residui una domanda ammissibile di annullamento o altra utilità concreta conseguibile mediante il rimedio.
- La mera qualità di residente nel territorio comunale non dimostra automaticamente la legittimazione a proporre un ricorso amministrativo: il ricorrente deve allegare e dimostrare una posizione differenziata e un interesse concreto e attuale alla rimozione dell'atto.
Ricorso straordinario contro ordinanze comunali di chiusura al traffico
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da un residente contro due ordinanze del Comune di Melzo, concernenti la chiusura temporanea al traffico di tre piazze durante il periodo natalizio.
Premesse e posizione delle parti
Il ricorrente ha lamentato la violazione della libertà di circolazione degli abitanti del Comune e la mancata pubblicità delle ordinanze. Non ha tuttavia chiesto il loro annullamento, ma un intervento del Presidente della Repubblica diretto a impedire che il Comune potesse adottare in futuro analoghe limitazioni.
Il Comune ha sostenuto la legittimità delle misure, adottate per garantire lo svolgimento sicuro di eventi organizzati dall'amministrazione. Ha inoltre affermato di aver dato pubblicità alle ordinanze mediante l'albo pretorio e i propri canali social.
Con memoria di replica, il ricorrente ha dedotto anche la lesione del contraddittorio procedimentale, il difetto di motivazione e l'insufficienza dell'istruttoria tecnico-amministrativa.
Questioni preliminari
La relazione ministeriale ha evidenziato due ulteriori profili ostativi. In primo luogo, il ricorrente non avrebbe dimostrato la propria legittimazione ad agire, essendosi limitato ad allegare la qualità di residente nel Comune di Melzo. In secondo luogo, le ordinanze producevano effetti soltanto in alcune giornate del mese di dicembre 2025, mentre il ricorso era stato portato a notificazione il 25 gennaio 2026, quando gli atti avevano già cessato di produrre effetti.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha concentrato la decisione sul contenuto della domanda. Il petitum non era diretto all'annullamento delle ordinanze, ma chiedeva un intervento rivolto al futuro, affinché il Comune non adottasse ulteriori ordinanze di chiusura al traffico idonee a limitare la libertà di circolazione.
Secondo il parere, il ricorso straordinario è un rimedio impugnatorio che consente di chiedere l'annullamento dell'atto amministrativo impugnato. Non può invece essere utilizzato per ottenere un intervento preventivo o generale sull'attività futura dell'amministrazione.
La Sezione ha inoltre rilevato che le ordinanze erano già prive di efficacia quando il ricorso è stato presentato. Anche sotto tale profilo non sussisteva quindi un atto attuale suscettibile di annullamento.
Esito
Per tali ragioni, senza esaminare nel merito le censure sulla libertà di circolazione, sulla pubblicità degli atti, sul contraddittorio procedimentale, sulla motivazione e sull'istruttoria, la Sezione ha espresso l'avviso che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 7 apr 2026Parere n. 639/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 7 apr 2026Parere n. 640/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 7 apr 2026Parere n. 641/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 7 apr 2026Parere n. 642/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 7 apr 2026Parere n. 643/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 7 apr 2026Parere n. 644/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →