Cassazione Civile, Ordinanza n. 18849/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ufficio giudiziario)
La controversia
Due soggetti privati hanno introdotto davanti al Tribunale di Pavia una domanda avente ad oggetto, in via principale, l'accertamento di un accordo relativo a un progetto per la creazione e vendita di carte da gioco a tema yoga, la condanna dei convenuti al pagamento pro quota dei proventi e la rimozione dell'esclusione dagli account comuni; in via subordinata hanno chiesto l'accertamento di una società di fatto tra le parti e, ulteriormente, un indennizzo ex art. 2041 c.c. I convenuti hanno eccepito l'incompetenza del Tribunale di Pavia sostenendo la competenza del Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa. Il Tribunale di Pavia ha declinato la competenza ritenendo la controversia attratta dai rapporti societari e anche da profili di diritto d'autore. Riassunta la causa a Milano, la Sezione specializzata ha invece ritenuto di non essere competente perché la domanda non riguardava il diritto d'autore e perché la competenza specializzata ex d.lgs. 168/2003 non copre una società di fatto tra persone fisiche, neppure se uno dei partecipanti abbia natura societaria di capitali, e ha pertanto sollevato regolamento di competenza d'ufficio davanti alla Cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato ammissibile il regolamento di competenza d'ufficio, ha accolto l'istanza e ha dichiarato competente il Tribunale di Pavia. Ha escluso la competenza della Sezione specializzata in materia di impresa sia perché l'art. 3 d.lgs. 168/2003 riserva la competenza ai rapporti societari relativi alle società di capitali e cooperative, con limitate eccezioni non ricorrenti, sia perché nella domanda introduttiva non era stata proposta alcuna domanda di diritto d'autore. Non ha liquidato spese, trattandosi di regolamento sollevato d'ufficio dal giudice incompetente, e ha assegnato alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione dinanzi al Tribunale di Pavia.
Norme richiamate
consente il regolamento di competenza d'ufficio quando il giudice adito rileva un conflitto negativo di competenza per materia o territorio inderogabile; il giudice che solleva il conflitto deve farlo tempestivamente nel rispetto dell'art. 38 c.p.c.
la preclusione in tema di eccezione di incompetenza opera anche nel regolamento d'ufficio; la questione va rilevata entro l'udienza e prima dell'esaurimento delle attività al suo interno.
art. 3, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 168/2003
attribuisce alle sezioni specializzate in materia di impresa la competenza funzionale per i soli rapporti societari relativi a specifiche società di capitali e cooperative, non alle società di persone, salvo le eccezioni espressamente previste e non ricorrenti nel caso concreto.
art. 3, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 168/2003
attribuisce alle sezioni specializzate le controversie in materia di diritto d'autore e diritti connessi solo quando tali domande siano effettivamente proposte; qui non vi era alcuna domanda di tale tipo.
richiamato come domanda subordinata di indennizzo per arricchimento senza causa connessa al progetto controverso.
richiamati dalla parte attrice quale base per l'accertamento di una società di fatto e per la ripartizione degli utili.
Massime di principio
- Il regolamento di competenza d'ufficio è esperibile solo quando il giudice che si dichiara incompetente lo faccia per materia o per territorio inderogabile; la competenza per valore del giudice adito in riassunzione, una volta radicata, non può essere più rimessa in discussione mediante tale strumento.
- La verifica della competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa deve avvenire in base al dato normativo e all'effettivo petitum e alla causa petendi, non alla mera qualificazione prospettata dal primo giudice o a qualificazioni estensive della controversia.
- La competenza funzionale delle sezioni specializzate ex d.lgs. n. 168/2003 va interpretata restrittivamente: i rapporti societari devoluti sono solo quelli relativi alle società tipizzate dalla norma, non anche ogni controversia in cui si discuta di una società di fatto tra persone fisiche.
- La presenza, in via meramente eventuale o indiretta, di una società di capitali non basta a radicare la competenza della sezione specializzata se la domanda non investe effettivamente un rapporto societario rientrante nel perimetro dell'art. 3 d.lgs. n. 168/2003.
- La competenza per materia della sezione specializzata in diritto d'autore richiede che la domanda introduttiva contenga effettivamente una pretesa relativa al diritto d'autore o ai diritti connessi; in mancanza, il criterio non opera.
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