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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33003/2021 del 10/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario credito)

La controversia

Una società cessionaria di un credito da compensazione pecuniaria ex Reg. CE n. 261/2004, maturato per la cancellazione di un volo internazionale in partenza da Milano Malpensa e diretto a San Pietroburgo, ha convenuto in giudizio la compagnia aerea davanti al Giudice di pace di Roma. La compagnia ha chiesto regolamento preventivo di giurisdizione sostenendo che il giudizio non avesse alcun collegamento con l'Italia: i passeggeri erano stranieri, il contratto di cessione del credito era stato concluso all'estero, la controversia riguardava la cessione del credito e non il trasporto aereo, e quindi non potevano applicarsi i criteri di collegamento del trasporto internazionale; in alternativa, il foro del cessionario o del ceduto avrebbe comunque escluso la giurisdizione italiana. La società cessionaria ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di indicazione di tutti i fori alternativi e, nel merito, ha sostenuto che il credito deriva dal contratto di trasporto, sicché la cessione non incide sui criteri di giurisdizione; richiamando la giurisprudenza UE e di legittimità, ha affermato che il luogo di partenza del volo, essendo Milano, radica la giurisdizione italiana. Il Procuratore generale ha concluso nello stesso senso.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità: ha ritenuto sanata la questione dei poteri rappresentativi mediante tempestivo deposito della documentazione e ha escluso che nel regolamento di giurisdizione fosse necessaria l'indicazione di tutti i fori alternativi tipica dell'eccezione di incompetenza territoriale. Nel merito ha qualificato il rapporto dedotto come trasporto aereo, osservando però che, trattandosi di domanda di compensazione pecuniaria forfettaria ex Reg. CE n. 261/2004, non si applica la Convenzione di Montreal ma il Reg. UE n. 1215/2012. Ha affermato che la cessione del credito non altera i criteri di giurisdizione e che, in mancanza di domicilio delle parti in uno Stato membro, si applicano i criteri di diritto internazionale privato italiano richiamanti i fori speciali del regolamento europeo. In base all'art. 7, punto 1, lett. a), del Reg. UE n. 1215/2012, il luogo di esecuzione della prestazione di servizi è quello di partenza del volo; poiché il servizio aereo è iniziato a Milano Malpensa, la giurisdizione appartiene al giudice italiano. La Corte ha quindi dichiarato la giurisdizione del giudice italiano, rinviando al Giudice di pace di Roma per le spese.

Norme richiamate

  • artt. 5 e 7 Reg. CE n. 261/2004

    compensazione pecuniaria variabile a seconda della lunghezza della tratta

    la domanda di compensazione pecuniaria per cancellazione del volo si fonda su questa disciplina sostanziale, ma essa non contiene regole sulla giurisdizione

  • art. 28 Convenzione di Varsavia

    richiamata dalla ricorrente solo per escluderne l'applicazione al caso, perché la controversia non riguarda il trasporto internazionale in senso risarcitorio

  • art. 33 Convenzione di Montreal

    non applicabile alla domanda di compensazione forfettaria ex Reg. 261/2004, poiché riguarda azioni di carattere risarcitorio

  • art. 7, punto 1, lett. a), Reg. UE n. 1215/2012

    nei contratti di prestazione di servizi la giurisdizione si radica nel luogo in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati; per il trasporto aereo coincide con il luogo di partenza del volo

  • art. 6 Reg. UE n. 1215/2012

    quando il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro, la competenza delle autorità giurisdizionali di ciascuno Stato membro è disciplinata dalla legge di tale Stato

  • art. 3, comma 2, L. n. 218/1995

    richiama e 'nazionalizza' i criteri di giurisdizione contenuti nella disciplina europea, consentendo l'applicazione dei fori speciali del regolamento UE anche in caso di convenuto non domiciliato nell'Unione

  • art. 77 c.p.c.

    richiamato solo quale ipotesi di rappresentanza rilevante ai fini del radicamento della giurisdizione secondo la L. 218/1995

  • art. 68 Reg. CE n. 44/2001

    le disposizioni della Convenzione di Bruxelles sono sostituite dal regolamento e ogni riferimento alla convenzione si intende fatto al regolamento

  • art. 68 Reg. UE n. 1215/2012

    sostituisce il Reg. 44/2001 e, per equivalenza delle disposizioni, consente di leggere il rinvio della L. 218/1995 alla disciplina UE vigente

  • art. 4 Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968

    la regola che, in mancanza di domicilio del convenuto in uno Stato membro, la competenza è disciplinata dalla legge nazionale è stata considerata equivalente alla disciplina del Reg. 1215/2012

  • art. 5, n. 1, Convenzione di Bruxelles

    richiamato come disposizione analoga all'art. 7, punto 1, lett. a), del Reg. 1215/2012 sul foro del luogo di esecuzione dell'obbligazione

  • L. n. 12/2004

    ha ratificato la Convenzione di Montreal, ma nel caso concreto non trova applicazione per la natura non risarcitoria della domanda

Massime di principio

  • Nelle azioni volte a ottenere la compensazione pecuniaria forfettaria prevista dal Reg. CE n. 261/2004 per cancellazione, ritardo o negato imbarco, la disciplina sulla giurisdizione va desunta dal Reg. UE n. 1215/2012, non dalla Convenzione di Montreal, che opera per le domande di carattere risarcitorio.
  • La cessione del credito non modifica, di per sé, i criteri di giurisdizione applicabili al rapporto originario da cui il credito deriva: il cessionario subentra nella posizione processuale del cedente anche ai fini del foro competente.
  • Nelle controversie relative al trasporto aereo, il luogo di esecuzione della prestazione di servizi, ai sensi dell'art. 7, punto 1, lett. a), del Reg. UE n. 1215/2012, coincide con il luogo di partenza del volo quando il servizio non ha ad oggetto beni.
  • Quando il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro dell'Unione, i criteri di giurisdizione previsti dal diritto dell'Unione vengono 'nazionalizzati' tramite l'art. 3, comma 2, L. 218/1995, che consente di applicare nell'ordinamento interno i fori speciali del regolamento europeo.
  • Nel regolamento preventivo di giurisdizione non è necessario indicare tutti i fori alternativi astrattamente configurabili, requisito che invece attiene tipicamente all'eccezione di incompetenza territoriale.
  • La contestazione dei poteri rappresentativi del soggetto che ha rilasciato la procura impone la produzione documentale specifica solo se la contestazione è puntuale; il vizio è superato se la documentazione integrativa viene tempestivamente depositata.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione internazionaleImpugnazioni
RamiProcesso civileInternazionale privatoContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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