Cassazione Penale, Ordinanza n. 10555/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo, formalmente rivolto contro la motivazione sulla responsabilità per rapina aggravata, sollecitasse in realtà una nuova lettura dei fatti e delle prove, attività riservata al giudice di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 3 luglio 2024, che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di rapina aggravata. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, con particolare riferimento all'individuazione e identificazione dell'autore del reato. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era reiterativa e consisteva in mere doglianze di fatto, mirate a ottenere una diversa ricostruzione del compendio probatorio e una rivalutazione degli elementi di merito, operazione preclusa in sede di legittimità.
Norme richiamate
Il motivo di ricorso che si traduce in una critica di merito e nella richiesta di una diversa valutazione delle prove non è ammissibile in sede di legittimità.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito, poiché la valutazione del compendio probatorio spetta in via esclusiva al giudice di merito.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo ammissibile quando la censura si risolva in doglianze generiche o reiterative e miri sostanzialmente a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti.
- Quando la sentenza impugnata dia conto in modo logico e giuridicamente corretto degli elementi probatori posti a base dell'affermazione di responsabilità, il ricorso che ne contesti solo l'apprezzamento probatorio è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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