Cassazione Penale, Ordinanza n. 29772/2025 del 27/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Torino che lo aveva condannato per il reato di esercizio abusivo di una professione. In particolare, ha dedotto l'insussistenza del reato di cui all'art. 348 c.p., sostenendo che l'atto da lui compiuto fosse inidoneo a esplicare gli effetti tipicamente riservati alla professione e quindi non integrasse la fattispecie incriminatrice. La Corte di cassazione ha rilevato che tale doglianza riproduceva censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con argomenti giuridici ritenuti corretti.
Norme richiamate
La censura difensiva mirava a escludere la configurabilità del reato, ma la Corte ha ritenuto infondata la doglianza perché già valutata e disattesa in appello con corretti argomenti giuridici.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e motivate in modo logico e corretto dal giudice di merito, senza confrontarsi realmente con la ratio decidendi.
- In tema di esercizio abusivo di una professione, la deduzione secondo cui l'atto compiuto sarebbe inidoneo a produrre gli effetti tipici riservati alla professione, se già scrutinata e respinta in appello, non può essere semplicemente reiterata in sede di legittimità come critica meramente riproduttiva.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dalla decisione.
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