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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10639/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela)

La controversia

Un soggetto aveva proposto opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.f. contro il decreto del giudice delegato che aveva rigettato la domanda di ammissione in prededuzione di un credito avente ad oggetto la restituzione del prezzo di acquisto di un immobile. Il Tribunale di Pesaro aveva respinto l’opposizione, rilevando che il credito, pur trovando titolo in una sentenza di risoluzione del contratto di vendita pronunciata dopo l’apertura del fallimento del venditore, derivava da un fatto genetico anteriore alla procedura e quindi non era prededucibile ex art. 111 l.f. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ma la curatela ha resistito e ha anche proposto ricorso incidentale tardivo. La Corte non è entrata nell’esame dei motivi perché ha rilevato che il ricorso principale era improcedibile: il ricorrente aveva notificato il ricorso ma non lo aveva depositato e iscritto a ruolo nel termine di venti giorni ex art. 369, comma 1, c.p.c.; il deposito era avvenuto solo successivamente e, nel frattempo, era stato depositato il controricorso con ricorso incidentale della curatela. La Corte ha inoltre ritenuto inefficace il ricorso incidentale tardivo per effetto dell’improcedibilità del principale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso principale per mancato tempestivo deposito/iscrizione a ruolo entro il termine di cui all’art. 369, comma 1, c.p.c. Ha conseguentemente dichiarato inefficace il ricorso incidentale tardivo della curatela. Le questioni di merito dedotte nei motivi di ricorso sono state assorbite. Le spese sono state poste a carico del ricorrente principale quanto al giudizio tra principale e resistente, con liquidazione in favore della curatela; inoltre è stata disposta la regolazione delle spese come da dispositivo e l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 98 l.f.

    Norma richiamata come base dell’opposizione allo stato passivo, ma non decisa nel merito perché il ricorso è stato dichiarato improcedibile.

  • art. 111 l.f.

    Richiamato dal giudice di merito per escludere la prededuzione del credito alla restituzione del prezzo, poiché il credito trae origine da un fatto anteriore alla procedura.

  • art. 42 l.f.

    Questione evocata dall’opponente e ritenuta irrilevante dal Tribunale rispetto alla natura del credito.

  • art. 43 l.f.

    Questione evocata dall’opponente e ritenuta irrilevante dal Tribunale rispetto alla natura del credito.

  • art. 369, comma 1, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere depositato e iscritto a ruolo nel termine di venti giorni dalla notificazione, a pena di improcedibilità.

  • art. 334, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato solo in via sistematica dalla giurisprudenza precedente per escluderne l’applicazione analogica al ricorso incidentale tardivo in caso di improcedibilità del principale.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Norma sul procedimento camerale e sulla memoria illustrativa, nell’ambito della quale la curatela ha sollevato l’eccezione di improcedibilità.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR 115 del 2002

    Fondamento dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la notificazione del ricorso non è sufficiente: il ricorrente deve anche depositarlo e iscriverlo a ruolo nel termine perentorio di venti giorni previsto dall’art. 369, comma 1, c.p.c., altrimenti il ricorso è improcedibile.
  • L’improcedibilità del ricorso principale travolge l’esame dei motivi di merito, che restano assorbiti.
  • Il ricorso incidentale tardivo perde efficacia se il ricorso principale è dichiarato improcedibile; tale conclusione discende da una lettura logico-sistematica dell’ordinamento e non da un’applicazione analogica dell’art. 334 c.p.c.
  • In sede di verifica dell’improcedibilità, la Corte può esaminare gli atti processuali come giudice del fatto processuale.
  • La declaratoria di improcedibilità comporta l’applicazione delle conseguenze economiche previste dalla legge, inclusa la debenza dell’ulteriore contributo unificato nei casi contemplati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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