Cassazione Civile, Ordinanza n. 07644/2025 del 22/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite. È stato chiarito che, in caso di rinuncia al ricorso, non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria. Successivamente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di volere procedere alla definizione amministrativa della propria posizione tributaria e di rinunciare all'impugnazione. L'atto di rinuncia risulta notificato alla controparte, ma non vistato da questa. La questione esaminata dalla Corte riguarda quindi gli effetti processuali della rinuncia al ricorso in cassazione e le conseguenze sulle spese e sul contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La misura del raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria in senso ampio; non è applicabile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, e quindi non opera in caso di rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando ritualmente portata a conoscenza della controparte, determina l'estinzione del giudizio anche se non vi sia il visto della parte intimata.
- La definizione amministrativa della pretesa tributaria può costituire il presupposto fattuale della rinuncia all'impugnazione, con conseguente cessazione del processo di legittimità.
- Il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e non può essere esteso in via interpretativa ai casi diversi da rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, il giudice può compensare le spese di lite.
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