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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34227/2022 del 21/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il cittadino nigeriano aveva proposto ricorso per cassazione, con tre motivi, contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato il rigetto, da parte del Tribunale di Bologna, della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Nel giudizio di legittimità il Ministero dell'interno si è costituito solo con atto finalizzato alla discussione orale. Prima della camera di consiglio, il ricorrente ha poi rinunciato al ricorso, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile la costituzione del Ministero dell'interno, perché nel procedimento camerale davanti alla Cassazione la partecipazione alla fase decisoria deve avvenire in forma scritta mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato, non con un atto volto soltanto alla discussione orale. Ha quindi preso atto della rinuncia al ricorso presentata dal ricorrente prima dell'adunanza camerale e, ritenuti integrati i presupposti dell'art. 390 c.p.c., ha dichiarato estinto il procedimento. La Corte ha precisato che la mancata notificazione e accettazione della rinuncia non impediva l'estinzione, anche alla luce dell'irrituale costituzione dell'intimato; ha inoltre richiamato la funzione dell'accettazione ex art. 391, comma 4, c.p.c. ai soli fini delle spese.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso intervenuta prima dell'adunanza camerale consente la declaratoria di estinzione del procedimento.

  • art. 391, quarto comma, c.p.c.

    L'accettazione della rinuncia rileva soltanto ai fini dell'esonero dalla condanna alle spese.

Massime di principio

  • Nel procedimento in camera di consiglio davanti alla Corte di cassazione la partecipazione alla fase decisoria deve avvenire in forma scritta; la mera presentazione di un atto destinato alla discussione orale non vale come valida costituzione dell'intimato, se manca un controricorso tempestivamente notificato e depositato.
  • La rinuncia al ricorso presentata prima dell'adunanza camerale determina l'estinzione del giudizio, purché ricorrano i presupposti dell'art. 390 c.p.c., indipendentemente dalla notificazione e dall'accettazione della rinuncia da parte dell'intimato quando questa non sia regolarmente costituito.
  • L'estinzione del giudizio di impugnazione fa venir meno l'interesse a contrastare il ricorso e comporta il passaggio in giudicato del provvedimento impugnato.
  • L'accettazione della rinuncia non incide sull'operatività dell'estinzione, ma solo sulla regolazione delle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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