Cassazione Penale, Ordinanza n. 29355/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva recepito l'accordo raggiunto tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., con applicazione della pena concordata. Nel ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata/erronea considerazione di una eventuale riduzione della pena per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, contestando quindi la misura della pena irrogata. La Corte di cassazione ha rilevato che tali censure attengono a motivi rinunciati e a profili della pena già oggetto di accordo, non deducibili nel giudizio di legittimità contro una sentenza pronunciata ex art. 599-bis c.p.p., salvo il caso di pena illegale, non dedotto né ravvisabile nel caso concreto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che, nel concordato in appello, sono deducibili in cassazione solo questioni relative alla validità della formazione del consenso al concordato, al consenso del pubblico ministero o alla difformità tra richiesta concordata e decisione del giudice; invece sono inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati e sulla determinazione della pena, se non si alleghi una pena illegale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'accordo tra le parti in appello comporta rinuncia ai motivi non coltivati e limita il sindacato di legittimità alle sole doglianze sulla formazione del consenso, sul consenso del pubblico ministero, sulla difformità della pronuncia rispetto all'accordo e sulla eventuale illegalità della pena.
La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile in cassazione avverso sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., secondo il richiamo al principio consolidato citato dalla Corte.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando vi siano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure che investano la formazione della volontà di aderire all'accordo, la validità del consenso del pubblico ministero o la corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
- Sono inammissibili le doglianze che ripropongono motivi rinunciati o contestano la misura della pena concordata, salvo che si denunci una pena illegale, ossia una sanzione fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
- L'adesione delle parti all'accordo ex art. 599-bis c.p.p. implica la rinuncia a dedurre in sede di legittimità questioni già oggetto di concordato, anche se rilevabili d'ufficio, con la sola eccezione dell'illegalità della pena.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per censure non consentite in presenza di sentenza resa a seguito di concordato in appello, seguono le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., comprese le spese e la somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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