Cassazione Penale, Ordinanza n. 19273/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputato per una violazione dell'art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 285/1992. Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato con un unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie contestata. In concreto, la condotta ricostruita dai giudici di merito consisteva nell'intervento dell'imputato, lungo la via Almeyda, nel rallentamento del traffico causato dalla sua presenza all'incrocio, mentre mediante gesti invitava un utente della strada a parcheggiare seguendo le sue indicazioni; gli operanti di polizia lo identificavano e accertavano che era già stato sanzionato per la medesima violazione in data 20.4.2019. La doglianza è stata ritenuta inammissibile perché finalizzata a una rivalutazione del materiale probatorio, già congruamente esaminato dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non introducessero reali violazioni di legge o vizi motivazionali, ma chiedessero una nuova valutazione delle prove, già adeguatamente apprezzate nei gradi di merito. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui il previo accertamento definitivo di un illecito amministrativo può costituire presupposto per la configurabilità di un reato quando la condotta successivamente posta in essere, dopo l'entrata in vigore della nuova norma incriminatrice, integri la fattispecie penale. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 285/1992
È la disposizione incriminatrice/contestuata applicata nei confronti dell'imputato; la Corte ne assume la configurabilità in presenza di condotte successive all'entrata in vigore della norma che integrino la fattispecie penale.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una mera rivalutazione del compendio probatorio già scrutinato in modo congruo e coerente dai giudici di merito.
- La deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione è inammissibile quando si risolva, in realtà, in una contestazione del giudizio di fatto sulla ricostruzione della condotta e sulla attendibilità/valutazione delle prove.
- Il previo accertamento definitivo di un illecito amministrativo può rilevare come presupposto della punibilità quando la medesima condotta venga reiterata dopo l'entrata in vigore della nuova fattispecie incriminatrice e integri il reato contestato.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, salvo cause di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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