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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11768/2024 del 20/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduceva la violazione di legge per non avere la Corte dichiarato l'inutilizzabilita delle intercettazioni fondate sul giudizio di responsabilita, poiche tali conversazioni erano state acquisite nell'ambito di indagini relative al reato di usura contestato al padre, Romano Raffaele, e non al reato di ricettazione per cui era stato processato. Sosteneva che mancava una connessione ai sensi dell'art. 12 c.p.p. tra i reati e che le captazioni erano state utilizzate per un fatto diverso da quello autorizzato.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso: le intercettazioni erano inutilizzabili poiche non vi era una connessione sostanziale tra il reato di ricettazione e i reati di usura per i quali erano state effettuate le captazioni, quindi l'elemento probatorio centrale veniva escluso. In assenza di prova resistente sulla responsabilita del ricorrente, la sentenza di condanna e stata annullata senza rinvio. Il reato e stato dichiarato estinto per prescrizione con decorrenza al 1 dicembre 2023, avendo il fatto avuto luogo il 6 settembre 2012 e tenuto conto delle sospensioni.

Norme richiamate

  • art. 12 cod. proc. pen.

    Stabilisce il criterio di connessione tra procedimenti che autorizza l'utilizzo delle intercettazioni per altri fatti-reato solo quando esista una connessione sostanziale rilevante; nel caso di specie la Corte ha ritenuto che mancasse tale connessione.

  • art. 266 cod. proc. pen.

    Fissa i limiti di ammissibilita dei risultati delle captazioni; la Corte lo interpreta come espressione della riserva di legge a tutela del diritto alla segretezza delle comunicazioni (art. 15 Cost.) e come limite all'utilizzazione non potendo essere superato.

  • art. 15 Cost.

    Tutela la liberta e la segretezza delle comunicazioni; la sentenza richiama questo principio per giustificare i limiti di utilizzazione delle intercettazioni autorizzate per fatti diversi da quelli per i quali sono state disposte.

  • art. 112 Cost.

    Richiamato in motivazione per bilanciare il dovere di esercizio dell'azione penale con i limiti di utilizzazione delle intercettazioni; la Corte osserva che i limiti di legge sulla utilizzazione non incidono sul dovere di perseguire i reati.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato per sostenere che il diverso regime processuale per tipologie di reato risponde a criteri di ragionevolezza e non viola il principio di uguaglianza.

  • d.lgs. 29/12/2017, n. 216 e successive modifiche; d.l. 30/4/2020, n. 28 convertito con L. 25/6/2020, n. 70; d.l. 30/12/2019, n. 161 convertito con L. 28/2/2020, n. 7

    Riferimenti normativi relativi alla disciplina sulle intercettazioni e alla loro utilizzazione in procedimenti diversi; la Corte distingue la disciplina applicabile ai procedimenti iscritti prima e dopo il 31/8/2020 e richiama l'obbligo di nuova iscrizione delle notizie di reato in caso di acquisizione di elementi su fatti diversi.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 1757 del 17/12/2020 (Lombardo)

    Affermato il principio che i risultati delle intercettazioni autorizzate per un fatto sono utilizzabili per altri fatti solo se vi e connessione sostanziale ai sensi dell'art. 12 c.p.p. e nei limiti dell'art. 266 c.p.p.; richiamata dalla Corte nel ragionamento.

  • Giurisprudenza: Sez. U, Sent. n. 51 del 28/11/2019 (Cavallo)

    Richiamata come orientamento di base sull'utilizzabilita delle intercettazioni e sui limiti imposti dall'ordinamento.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 37169 del 20/07/2022 (S.)

    Chiarisce che la locuzione relativa ai procedimenti iscritti dopo il 31/8/2020 individua l'ambito di applicazione della disciplina sulla utilizzazione in diverso procedimento e che il pubblico ministero deve procedere a nuova iscrizione quando emergono elementi relativi a fatti ulteriori o a persone diverse.

Massime di principio

  • Le intercettazioni autorizzate per indagini su un determinato reato non possono essere automaticamente utilizzate per perseguire reati differenti salvo che sussista una connessione sostanziale ai sensi dell'art. 12 c.p.p.; una mera correlazione occasionale di tipo probatorio non e sufficiente.
  • I risultati delle captazioni devono rimanere nei limiti di ammissibilita previsti dall'art. 266 c.p.p., a tutela della segretezza delle comunicazioni (art. 15 Cost.); l'utilizzazione oltre i limiti normativi puo comportare l'inutilizzabilita dell'evidenza acquisita.
  • Quando il pubblico ministero acquisisce elementi su fatti diversi o su persone diverse, e obbligato a procedere a nuova iscrizione della notizia di reato; la corretta iscrizione puo incidere sulla disciplina applicabile alle intercettazioni.
  • Se l'esclusione delle intercettazioni comporta l'assenza di prova resistente sulla responsabilita dell'imputato, la condanna puo essere annullata; se nel frattempo e intervenuta la prescrizione, l'annullamento puo essere senza rinvio per estinzione del reato.
  • La disciplina sull'utilizzo delle intercettazioni e stata oggetto di modifiche temporali rilevanti: e importante verificare la data di iscrizione della notizia di reato e la normativa applicabile al periodo in cui sono state disposte le captazioni.

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