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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14442/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia originava da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società estinta e, per il recupero diretto di parte di imposte e sanzioni, nei confronti di un soggetto ritenuto amministratore di fatto e beneficiario di operazioni fraudolente. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso del contribuente; in appello la CTR della Lombardia aveva respinto l'appello principale dell'Ufficio e accolto quello incidentale del contribuente. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo; il contribuente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato con due motivi. Nel corso del giudizio di legittimità il contribuente ha chiesto la sospensione e poi la declaratoria di cessazione della materia del contendere per avere aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 1 L. n. 197 del 2022, depositando domanda e prova del pagamento integrale; successivamente anche l'Avvocatura dello Stato ha chiesto l'estinzione del giudizio, attestando la regolarità della definizione.

La decisione

La Corte ha preso atto della definizione agevolata della lite tributaria, ritenendo integrati i presupposti previsti dall'art. 1, commi 186, 192, 197 e 198, L. n. 197 del 2022: controversia pendente in Cassazione, domanda rituale del contribuente, deposito della domanda e del versamento entro il termine previsto. Di conseguenza ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione, con spese a carico della parte che le aveva anticipate. Non è stata esaminata nel merito la censura dell'Agenzia né i motivi del ricorso incidentale condizionato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 186, L. n. 197 del 2022

    "le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria ... possono essere definite, a domanda ... con il pagamento di un importo pari al valore della controversia"

    individua l'ambito oggettivo e soggettivo della definizione agevolata delle liti tributarie pendenti, applicabile anche in Cassazione.

  • art. 1, comma 192, L. n. 197 del 2022

    "le controversie definibili" ... "per le quali ... il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva"

    consente la definizione solo delle controversie ancora pendenti alla data della domanda.

  • art. 1, comma 197, L. n. 197 del 2022

    "il contribuente ha l'onere di depositare ... copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata"

    subordina la sospensione del processo e la successiva estinzione al deposito della domanda e della prova del pagamento nel termine previsto.

  • art. 1, comma 198, L. n. 197 del 2022

    "il processo è dichiarato estinto" ... "Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate"

    prevede l'estinzione del giudizio al perfezionarsi della definizione e disciplina le spese come compensate di fatto tra le parti, restando a carico di chi le ha anticipate.

Massime di principio

  • La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti estingue il giudizio anche in Cassazione quando la lite rientra nell'ambito applicativo della norma, la domanda è tempestiva e risulta depositata la prova del pagamento dovuto.
  • Nel caso di sopravvenuta regolarità della definizione agevolata, il giudice di legittimità non esamina i motivi di ricorso principale o incidentale, ma dichiara l'estinzione del processo.
  • Le spese del giudizio estinto per definizione agevolata restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale prevista dalla legge di definizione.
  • Ai fini dell'estinzione per definizione agevolata è decisivo il deposito, nel termine previsto, della domanda e della documentazione del versamento, non rilevando in senso contrario l'eventuale permanenza della controversia sotto il profilo sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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