Cassazione Penale, Ordinanza n. 19267/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, confermando la condanna emessa in primo grado nel giudizio abbreviato, l'aveva ritenuta responsabile della detenzione a fini di spaccio di 192 grammi di cocaina. Con il ricorso per cassazione ha dedotto mancanza e illogicità della motivazione nella parte in cui era stata negata l'attenuante ad effetto speciale prevista dall'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990, sostenendo in sostanza che la collaborazione prestata fosse stata valutata in modo erroneo o insufficiente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura riproducesse sostanzialmente le stesse questioni già sollevate in appello e già disattese con motivazione coerente e adeguata, senza una specifica e autonoma confutazione delle argomentazioni della decisione impugnata. Ha inoltre affermato che, nel caso concreto, le dichiarazioni della ricorrente non avevano inciso sull'interruzione del circuito di distribuzione dello stupefacente né avevano consentito di individuare utilmente il soggetto per conto del quale la droga era detenuta, sicché non integravano i presupposti dell'attenuante di collaborazione. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice richiamata per qualificare la condotta di detenzione di cocaina a fini di spaccio.
art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990
L'attenuante di collaborazione richiede un contributo concreto e utile all'interruzione del circuito di distribuzione degli stupefacenti; non bastano ammissioni o condotte che si limitino a rafforzare il quadro probatorio o a facilitare indagini già in corso.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La mancanza di specificità del motivo di ricorso, quando non si confronta con le ragioni della decisione impugnata, conduce all'inammissibilità dell'impugnazione.
All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 13.6.2000
Richiamata per escludere l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità e giustificare la sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le medesime doglianze già dedotte in appello e già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
- Il requisito della specificità del motivo di ricorso manca non solo quando la censura è generica, ma anche quando non vi è correlazione tra le ragioni della decisione e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.
- L'attenuante prevista dall'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990 presuppone una collaborazione effettivamente idonea a incidere sul fenomeno criminoso, in particolare mediante un contributo utile a interrompere il circuito di distribuzione della droga o a consentire risultati investigativi sostanziali e non meramente confermativi.
- Non integra la collaborazione rilevante ai fini dell'attenuante la mera ammissione del fatto o la fornitura di indicazioni che si traducano soltanto in un rafforzamento del quadro probatorio o in un'anticipazione di risultati di indagini già indirizzate nello stesso senso.
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