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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7326/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625‑bis cod. proc. pen. per presunto errore di fatto/omissione da parte della Sesta Sezione della Corte di cassazione: si deduceva che la Corte non avrebbe esaminato la doglianza relativa al rigetto, da parte del Giudice per le indagini preliminari, della richiesta di giudizio abbreviato condizionato e alla conseguente restituzione degli atti senza permettere alle parti di interloquire, con conseguente nullità e necessità di restituzione degli atti al giudice competente.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ricostruito i limiti dell'errore di fatto ai sensi dell'art. 625‑bis: esso si riferisce a errori materiali o a omissioni totali di considerazione di doglianze nei confronti della Corte di cassazione, non a valutazioni giurisdizionali o interpretazioni di diritto. La Sesta Sezione aveva già esposto e motivato le ragioni per cui le eccezioni del ricorrente erano infondate (tempestività e identità della richiesta di abbreviato, impossibilità di trasformare una richiesta condizionata in semplice se non proposta nei termini, e mancata previsione normativa di un diritto delle parti ad interloquire dopo il rigetto del GIP). Perciò la doglianza è stata ritenuta tacitamente esaminata e disattesa. In conseguenza è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 625‑bis cod. proc. pen.

    Delimita i motivi del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto contro decisioni della Cassazione; la Corte interpreta restrittivamente la nozione di errore di fatto, limitandola a omissioni totali di considerazione di doglianze e non estendendola a valutazioni di merito o questioni di diritto.

  • art. 438, comma 6, cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto della disciplina del rito abbreviato: la Corte ha ritenuto che la riproposizione della richiesta di abbreviato deve rispettare i limiti temporali e di contenuto previsti dalla normativa e dalla giurisprudenza.

  • art. 438, comma 5‑bis, cod. proc. pen.

    Prevede la facoltà per l'imputato di formulare una richiesta subordinata di giudizio abbreviato; la Corte interpreta tale facoltà come non idonea a consentire la trasformazione della richiesta dopo il rigetto senza che la richiesta originaria sia stata sostanzialmente identica.

  • art. 458 cod. proc. pen. (comma 1 e comma 2 richiamati)

    Disciplina l'udienza dinanzi al GIP per la richiesta di abbreviato; la Corte ha ritenuto che la mancata formulazione di una specifica richiesta di abbreviato semplice nel corso dell'udienza prevista non consente poi di proporla tardivamente al dibattimento.

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nell'ambito della disciplina sul rito abbreviato; integrata nella valutazione complessiva sulla legittimità delle ordinanze del GIP e del Tribunale.

  • art. 448 cod. proc. pen.

    Regola la riproposizione della richiesta al giudice del dibattimento: la Corte sottolinea che la richiesta 'riproposta' deve essere identica a quella precedentemente rigettata e non può essere sostanzialmente mutata.

  • art. 14 disp. gen.

    Richiamato nel principio di stretta limitazione delle forme straordinarie di impugnazione; la Corte evidenzia il divieto di estendere il ricorso straordinario oltre i casi espressamente previsti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e l'applicazione di una sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso straordinario; applicata in concreto con la condanna al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625‑bis cod. proc. pen. ha portata molto limitata: è ammissibile soltanto per errori materiali o per omissioni totali nella considerazione di doglianze da parte della Corte di cassazione; non può essere usato per riesaminare valutazioni di merito o questioni di diritto.
  • Se la Corte di cassazione ha trattato un motivo (anche implicitamente) e lo ha disatteso, non è consentito trasformare tale disattesa in omissione rilevabile con il ricorso straordinario; la doglianza si considera tacitamente valutata.
  • Quanto alle richieste di rito abbreviato: occorre rispettare tempi e contenuti della richiesta originaria. Non è possibile, salvo profili normativi specifici, mutare una richiesta di abbreviato condizionato in una di abbreviato semplice dopo il rigetto senza che la richiesta identica sia stata tempestivamente proposta o riservata.
  • Non esiste un obbligo normativo che imponga al GIP di consentire un 'interloquire' delle parti dopo il rigetto di una richiesta di abbreviato condizionato, salvo che la norma non lo preveda espressamente; l'assenza di tale previsione rende difficile fondare su tale fatto una nullità.
  • La proposizione di ricorsi straordinari infondati o incompatibili con i limiti di legge può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (art. 616 cod. proc. pen.), per cui è opportuno valutare attentamente la portata emergente delle doglianze prima di ricorrere.

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