Cassazione Penale, Ordinanza n. 18255/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per evasione è rimasta ferma; il ricorso non ha superato il vaglio di ammissibilità perché le doglianze erano meramente riproduttive e aspecifiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per evasione; il ricorso per cassazione era proposto dall'imputato e riguardava esclusivamente il trattamento sanzionatorio. In particolare, si lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e si deduceva un preteso contrasto tra motivazione e dispositivo nella determinazione della pena. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché, da un lato, ripetitivi di censure già esaminate e adeguatamente confutate dai giudici di merito; dall'altro, generici e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
norma incriminatrice contestata, relativa al delitto di evasione; la condanna di merito è stata posta a base del ricorso, che non l'ha intaccata.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già vagliate e confutate in appello senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio devono essere specifiche e autosufficienti: la mera allegazione di un mancato riconoscimento delle attenuanti generiche o di un asserito contrasto tra motivazione e dispositivo non è sufficiente se non viene evidenziato un effettivo vizio della decisione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna di merito resta ferma e il ricorrente può essere onerato delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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