Cassazione Civile, Ordinanza n. 14058/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Una società cessionaria di un credito derivante da un contratto di prestito personale ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro la debitrice. Quest'ultima ha proposto opposizione eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna, sostenendo che, al momento rilevante, era residente in provincia di Grosseto e che si trattasse di controversia rientrante nel foro del consumatore. Il Tribunale di Bologna ha accolto l'eccezione e ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Grosseto, ritenendo decisiva la residenza della debitrice alla data della notificazione del decreto ingiuntivo. La società ha quindi proposto regolamento necessario di competenza, lamentando che la competenza territoriale dovesse essere valutata con riferimento alla data del deposito del ricorso monitorio, quando la debitrice risiedeva a Bologna, e non a quella della notifica del decreto. La Corte ha inoltre affrontato il tema dell'eccezione di incompetenza in presenza di foro del consumatore, rilevando che tale eccezione deve essere completa e tempestiva.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza. Ha cassato la sentenza del Tribunale di Bologna e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Bologna, individuando il momento rilevante per la competenza nel deposito del ricorso monitorio e non nella successiva notificazione del decreto ingiuntivo. Ha escluso che, nel caso concreto, potesse operare una diversa regola per il foro del consumatore, poiché l'eccezione di incompetenza non risultava adeguatamente completa e tempestiva secondo i criteri richiesti dalla giurisprudenza richiamata. Le spese saranno regolate nella fase di merito.
Norme richiamate
"è con riferimento alla data di notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo che va stabilita la pendenza della lite"
La norma rileva solo per la costituzione del contraddittorio e per gli effetti sostanziali e processuali connessi all'eventuale opposizione, ma non sposta in avanti il momento utile per determinare la competenza del giudice monitorio, che resta quello del deposito del ricorso.
Massime di principio
- Nel procedimento monitorio, la competenza del giudice che emette il decreto ingiuntivo va verificata con riferimento alla data del deposito del ricorso introduttivo, poiché la fase di opposizione è solo eventuale e non incide sul perfezionamento originario della domanda.
- La disciplina dell'art. 643 c.p.c. sulla pendenza della lite al momento della notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo non modifica il criterio di individuazione della competenza del giudice che decide sul ricorso monitorio.
- Quando si deduce l'incompetenza territoriale in presenza di un foro inderogabile o esclusivo, l'eccezione deve essere completa, investendo sia il criterio invocato dall'attore sia tutti i possibili criteri territoriali derogabili; in difetto, essa va considerata come non proposta.
- Nel contenzioso monitorio relativo a rapporti con consumatori, la mera allegazione del foro del consumatore non basta se l'eccezione di incompetenza non è formulata in modo tempestivo e conforme ai requisiti richiesti dalla giurisprudenza.
- Ai fini della competenza nel monitorio, il trasferimento di residenza del debitore successivo al deposito del ricorso non incide sulla individuazione del giudice competente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14028/2024 del 21/05/2024
- ordinanza_civile · 21 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14032/2024 del 21/05/2024
- ordinanza_civile · 21 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14037/2024 del 21/05/2024
- ordinanza_civile · 21 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14038/2024 del 21/05/2024
- ordinanza_civile · 21 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14044/2024 del 21/05/2024
- ordinanza_civile · 21 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14053/2024 del 21/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →