Cassazione Penale, Sentenza n. 40990/2023 del 09/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che, riformando la sentenza di primo grado, aveva dichiarato la nullità delle contestazioni suppletive relative ai capi c) e d) e ordinato la trasmissione degli atti al PM, confermando però la condanna per il reato di bancarotta preferenziale in relazione al pagamento di circa €140.000 a favore della società Alca Costruzioni srl. L'imputato ha articolato sette motivi: 1) inammissibilità/nullità della contestazione suppletiva (art. 441-bis/1 c.p.p.) per fatti già emergenti dagli atti; 2) violazione dell'art. 520 c.p.p. per mancata notifica all'imputato del verbale con le nuove contestazioni; 3) preclusione per giudicato parziale assolutorio sul capo a) (bis in idem); 4) mancata motivazione sul dolo specifico della bancarotta preferenziale (pagamenti finalizzati a proseguire l'attività); 5) carenza di motivazione circa l'esistenza di altri creditori e violazione della par condicio creditorum; 6) mancanza di valutazione sulla irreversibilità della crisi societaria al momento del pagamento; 7) correttezza dell'operato imprenditoriale e giudiziario dell'imputato incompatibile con il dolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo complessivamente infondato e ha confermato la decisione della Corte d'Appello nella parte in cui ha ritenuto sussistente il reato di bancarotta preferenziale per il pagamento di circa €140.000 a favore di Alca Costruzioni srl. In particolare: la Corte ha qualificato correttamente la contestazione come imputazione alternativa (non proibita) rispetto alla precedente qualificazione; ha ritenuto legittima la comunicazione al difensore prevista dall'art. 423 c.p.p. richiamato dall'art. 441-bis per il caso di assenza dell'imputato (escludendo la necessità di una notifica ex art. 520); ha affermato che l'assoluzione sul capo a) non pregiudica la prosecuzione giudiziaria sulla alternativa rimasta; ha ritenuto adeguatamente motivata la sussistenza del dolo specifico alla luce del quadro economico-finanziario della fallita, del pagamento in contanti e del fatto che esistevano numerosi creditori insoddisfatti (alterazione della par condicio creditorum, l'importo corrispondeva a quasi la metà dei crediti non soddisfatti). I motivi 6 e 7 sono stati considerati rielaborazioni difensive dei fatti e pertanto inammissibili. Esito processuale: ricorso rigettato; ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile.
Norme richiamate
Disciplina l'integrazione probatoria nel giudizio abbreviato condizionato e richiama l'applicabilità dell'art. 423 c.p.p.; consente la comunicazione al difensore delle modifiche dell'imputazione in caso di assenza dell'imputato
Regola la modifica dell'imputazione in udienza preliminare e la comunicazione al difensore se l'imputato è assente; la Corte ha ritenuto sufficiente tale comunicazione, escludendo la necessità di una notifica ex art. 520 quando l'imputato è contumace
Norma sulla notificazione degli atti dell'udienza; la Corte ha ritenuto che non fosse obbligatoria la notifica del verbale all'imputato assente quando la modifica è stata comunicata al difensore ai sensi di art. 423 richiamato da art. 441-bis
Richiamato in relazione al giudizio abbreviato condizionato e ai limiti entro i quali può avvenire la modifica dell'imputazione in ragione degli esiti istruttori
art. 649 c.p.p. (principio "bis in idem")
Precisa il divieto di essere nuovamente processati per lo stesso fatto; la Corte ha chiarito che tale divieto non opera tra imputazioni alternative contestate congiuntamente, poiché l'assoluzione su una qualificazione non crea giudicato sul fatto storico quando l'altra qualificazione è rimasta sub judice
SU Sentenza n. 5788/2019
SU, Sent. n. 5788 del 18/04/2019 (dep. 13/02/2020)
Affermato che nel giudizio abbreviato condizionato la modifica dell'imputazione è possibile solo per i fatti emergenti dagli esiti istruttori e nei limiti dell'art. 423 c.p.p.; citata dalla difesa ma la Corte ha distinto il caso come requalificazione alternativa
Giurisprudenza di Sezione (es. Sent. n. 27141/2018, n. 23983/2015, n. 6837/1999, n. 35070/2008, n. 27930/2020)
varie sentenze di questa Corte richiamate in motivazione
Usate per consolidare i principi sulla possibilità di riqualificazione dell'atto dispositivo (bankarotta preferenziale come "species" della bancarotta per distrazione), sulla non preclusione del giudizio per imputazioni alternative e sulla comunicazione al difensore quando l'imputato è assente
Giurisprudenza su elemento soggettivo bancarotta preferenziale (es. Sent. n. 54465/2018, n. 3797/2018, n. 15712/2014)
varie sentenze richiamate
Consolidato principio: il reato di bancarotta preferenziale richiede dolo specifico (volontà di favorire il creditore con accettazione del danno per gli altri), e la violazione della par condicio creditorum; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito abbia adeguatamente dimostrato tali elementi
Massime di principio
- La riqualificazione dell'ipotesi di reato in sede di giudizio d'appello è ammissibile quando si tratta di qualificazioni alternative dello stesso fatto storico; l'assoluzione per una delle qualificazioni alternative non impedisce la decisione sull'altra.
- Nel giudizio abbreviato condizionato, se l'imputato è assente la modifica dell'imputazione può essere comunicata al difensore ai sensi dell'art. 423 c.p.p. richiamato dall'art. 441-bis: non è sempre necessaria la notifica formale del verbale ex art. 520 al contumace.
- Per configurare la bancarotta preferenziale occorrono due elementi: l'alterazione della par condicio creditorum (esistenza di altri creditori insoddisfatti a causa del pagamento) e il dolo specifico (volontà di favorire un creditore, con accettazione del danno per gli altri); tali elementi possono essere desunti da un quadro economico-finanziario coerente e dagli elementi temporali del pagamento.
- Il principio del "bis in idem" non si applica tra imputazioni alternative congiuntamente contestate nello stesso procedimento: il giudicato formatosi su una qualificazione non estingue la valutazione dell'altra rimasta sub judice.
- Le censure popolari come la 'mancanza di motivazione' devono contestare specificamente errori logici o normative di diritto: la mera proposta di una versione alternativa dei fatti non è, di per sé, sufficiente a fondare l'annullamento della decisione di merito.
- La Corte di legittimità verifica soprattutto la correttezza giuridica e la logicità della motivazione; le valutazioni di merito sui fatti e sulla prova sono sindacabili limitatamente a casi di manifesta illogicità, contraddittorietà o insufficiente istruttoria.
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