Cassazione Penale, Ordinanza n. 00198/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova. Con il primo motivo ha dedotto la nullità della sentenza per inosservanza di norme processuali sanzionate da inutilizzabilità, richiamando gli artt. 63 e 191 c.p.p., in relazione all'utilizzo delle dichiarazioni rese da una persona indicata nel provvedimento. Con il secondo motivo ha lamentato un vizio di motivazione, con un richiamo generico alla pena e all'utilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa, senza indicare in modo puntuale gli elementi posti a base della censura.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel giudizio abbreviato, sono utilizzabili a fini di prova le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria, poiché l'inutilizzabilità prevista dall'art. 350, comma 7, c.p.p. opera solo nel dibattimento. Ha ritenuto inoltre inammissibile il secondo motivo per genericità e indeterminatezza, in quanto non rispettoso dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., perché non individuava gli specifici rilievi mossi alla motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente come norma processuale la cui violazione avrebbe determinato inutilizzabilità, ma la censura è stata ritenuta non fondata nel caso concreto
richiamato dal ricorrente in tema di inutilizzabilità della prova, ma il motivo è stato respinto perché l'utilizzabilità è stata affermata per il giudizio abbreviato
"nel giudizio abbreviato sono utilizzabili a fini di prova le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria, perchè l'art. 350, comma settimo, cod. proc. pen. ne limita l'inutilizzabilità esclusivamente al dibattimento"
le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta alle indagini sono utilizzabili nel giudizio abbreviato; l'inutilizzabilità è limitata al dibattimento
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
il motivo di ricorso deve indicare specificamente gli elementi posti a fondamento della censura; la doglianza meramente generica è inammissibile
Massime di principio
- Nel giudizio abbreviato sono utilizzabili, ai fini di prova, le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria; la preclusione di utilizzabilità prevista per tali dichiarazioni opera esclusivamente nel dibattimento.
- Il ricorso per cassazione che deduce il vizio di motivazione deve contenere censure specifiche e puntuali, idonee a individuare gli aspetti della motivazione contestati; un richiamo generico alla pena o alla prova non soddisfa il requisito di specificità.
- La violazione di norme sull'inutilizzabilità non può essere utilmente prospettata quando la norma richiamata non prevede la sanzione nel rito applicato o quando la doglianza si pone in contrasto con l'orientamento consolidato di legittimità.
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