Sentenza del 27/10/2022 n. 4685 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Processo tributario - Definizione agevolata della controversia - Pagamento prima rata - Cessata materia del contendere - Estinzione del giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice deve dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in presenza della domanda di definizione agevolata e del pagamento regolare e tempestivo della prima rata, in assenza di istanze di trattazione da parte delle parti. Conseguenza: estinzione del processo senza decisione di merito.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha presentato istanza di definizione agevolata della controversia (art. 6 d.l. n. 119/2018) e ha effettuato il regolare e tempestivo pagamento della prima rata del dovuto; nessuna delle parti ha chiesto la trattazione della controversia, rendendo così cessata la materia del contendere.
Norme richiamate
d.l. n. 119/2018, art. 6, co. 13
La norma prevede che la presentazione della domanda di definizione agevolata e il pagamento conforme della prima rata determinano la cessazione della controversia e l'estinzione del processo se nessuna parte richiede la prosecuzione.
Massime di principio
- La definizione agevolata prevista dall'art. 6 d.l. 119/2018 estingue la controversia quando il contribuente presenta la domanda e paga tempestivamente la prima rata: il giudice dichiara l'estinzione per cessata materia del contendere.
- È essenziale dimostrare il pagamento regolare e tempestivo della prima rata (ricevute, quietanze, prove di versamento) perché il requisito produca l'estinzione del giudizio.
- Se anche una sola delle parti chiede la trattazione della controversia, non si applica l'estinzione automatica per cessata materia del contendere; il giudice valuta la sussistenza delle condizioni procedurali.
- Il meccanismo opera indipendentemente da una decisione sul merito: l'estinzione non equivale a una pronuncia sulla fondatezza delle pretese fiscali.
- Pagamenti tardivi, incompleti o contestati dall'amministrazione possono impedire l'estinzione; in tali casi il processo prosegue salvo sanatoria valida e tempestiva.
- In presenza di procedure esecutive o misure cautelari già eseguite, occorre verificare gli effetti pratici dell'estinzione (es. richiesta di revoca/cessazione delle azioni esecutive).
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