Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 27/10/2022 n. 4685 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Processo tributario - Definizione agevolata della controversia - Pagamento prima rata - Cessata materia del contendere - Estinzione del giudizio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice deve dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in presenza della domanda di definizione agevolata e del pagamento regolare e tempestivo della prima rata, in assenza di istanze di trattazione da parte delle parti. Conseguenza: estinzione del processo senza decisione di merito.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha presentato istanza di definizione agevolata della controversia (art. 6 d.l. n. 119/2018) e ha effettuato il regolare e tempestivo pagamento della prima rata del dovuto; nessuna delle parti ha chiesto la trattazione della controversia, rendendo così cessata la materia del contendere.

Norme richiamate

  • d.l. n. 119/2018, art. 6, co. 13

    La norma prevede che la presentazione della domanda di definizione agevolata e il pagamento conforme della prima rata determinano la cessazione della controversia e l'estinzione del processo se nessuna parte richiede la prosecuzione.

Massime di principio

  • La definizione agevolata prevista dall'art. 6 d.l. 119/2018 estingue la controversia quando il contribuente presenta la domanda e paga tempestivamente la prima rata: il giudice dichiara l'estinzione per cessata materia del contendere.
  • È essenziale dimostrare il pagamento regolare e tempestivo della prima rata (ricevute, quietanze, prove di versamento) perché il requisito produca l'estinzione del giudizio.
  • Se anche una sola delle parti chiede la trattazione della controversia, non si applica l'estinzione automatica per cessata materia del contendere; il giudice valuta la sussistenza delle condizioni procedurali.
  • Il meccanismo opera indipendentemente da una decisione sul merito: l'estinzione non equivale a una pronuncia sulla fondatezza delle pretese fiscali.
  • Pagamenti tardivi, incompleti o contestati dall'amministrazione possono impedire l'estinzione; in tali casi il processo prosegue salvo sanatoria valida e tempestiva.
  • In presenza di procedure esecutive o misure cautelari già eseguite, occorre verificare gli effetti pratici dell'estinzione (es. richiesta di revoca/cessazione delle azioni esecutive).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.