Cassazione Civile, Ordinanza n. 22740/2024 del 12/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso per revocazione, ha revocato l'ordinanza precedente che aveva dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione, ma nella fase rescissoria ha dichiarato inammissibile l'originario ricorso per cassazione perché proposto oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla notificazione della sentenza d'appello effettuata dalla cancelleria. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti.
Esito
Favorevole al ricorrente (società fallita)
La controversia
La controversia origina dalla presentazione, da parte di una società, di una domanda di concordato preventivo dichiarata inammissibile dal Tribunale, con conseguente sentenza di fallimento. La società propose reclamo alla Corte d'appello, che lo rigettò. La società ricorse poi in Cassazione; tuttavia la Suprema Corte dichiarò improcedibile il ricorso per asserito omesso deposito della copia autentica della decisione impugnata, ritenendo che la sentenza indicata nel ricorso non corrispondesse a quella allegata. La società propose quindi ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., deducendo errore di fatto revocatorio: sosteneva che la sentenza della Corte d'appello era stata effettivamente indicata nel ricorso, menzionata nell'elenco dei documenti e allegata al fascicolo di parte. In sede rescissoria, la ricorrente contestava inoltre la tardività del ricorso originario per cassazione, sostenendo che la sentenza d'appello era stata notificata dalla cancelleria il 5 gennaio 2016 e che il ricorso per cassazione era stato notificato solo il 1 marzo 2016, oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge fallimentare.
Norme richiamate
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
l'errore revocatorio deve consistere in un errore di fatto decisivo, basato su una falsa percezione degli atti o documenti di causa.
consente la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione nei casi previsti dall'art. 395 c.p.c., compreso l'errore di fatto.
il deposito della copia autentica della decisione impugnata è presupposto di procedibilità del ricorso per cassazione; nel caso concreto l'asserito omesso deposito è stato ritenuto erroneamente percepito.
il ricorso per cassazione avverso la sentenza che decide sul reclamo fallimentare deve essere proposto entro trenta giorni dalla notificazione della pronuncia eseguita a cura della cancelleria.
richiama le modalità di notificazione applicabili nel procedimento fallimentare.
consente la notificazione a mezzo PEC quando il difensore è munito di tale strumento.
Massime di principio
- Integra errore di fatto revocatorio la decisione di improcedibilità fondata sulla ritenuta mancanza di un documento che, invece, risulti effettivamente depositato agli atti nei termini di legge.
- Nel giudizio di revocazione della sentenza o ordinanza della Corte di cassazione, il controllo ex art. 391-bis c.p.c. consente di eliminare l'errore di percezione, ma non di rimettere in discussione valutazioni giuridiche della decisione revocanda.
- Nel procedimento fallimentare, quando la sentenza della corte d'appello è notificata dalla cancelleria al reclamante, il termine per proporre ricorso per cassazione decorre da tale notificazione ed è di trenta giorni; il ricorso notificato oltre tale termine è inammissibile.
- La notificazione della sentenza nel rito fallimentare può avvenire con le modalità previste dall'art. 137 c.p.c., inclusa la PEC, ove utilizzabile dal difensore.
- Quando la revocazione è accolta ma il ricorso originario risulta comunque inammissibile per una autonoma ragione processuale, la Corte può revocare la precedente decisione e definire il giudizio rescissorio con declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione originaria.
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