Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 21/03/2024 n. 42 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia

IVA - attività di intrattenimento - regime forfettario - opzione per il regime ordinario - comportamento concludente

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia contestava l'omesso versamento dell'IVA forfettaria sugli intrattenimenti per il 2018 ritenendo inapplicabile l'opzione per il regime ordinario salvo i casi previsti dall'art.14 D.P.R. 640/72; la società sosteneva invece di aver effettuato l'opzione per il regime ordinario mediante comportamento concludente (es. modalità di tenuta delle scritture e documentazione contabile) e impugnava la cartella chiedendone l'annullamento

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso: ha ritenuto che il combinato disposto dell'art. 74, comma 6, D.P.R. 633/1972 e dell'art. 1 D.P.R. 442/1997 consenta l'opzione per il regime ordinario anche tramite comportamento concludente. Ha escluso la necessità di applicare l'art. 14-bis D.P.R. 640/72, ritenendo la disciplina del settore esaustiva nel D.P.R. IVA. Di conseguenza la cartella di pagamento è stata annullata e l'Agenzia condannata a rimborsare le spese processuali (Euro 750,00 oltre IVA e oneri di legge)

Norme richiamate

  • D.P.R. 633/1972 - art. 74, comma 6

    Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti ed è riscossa con le stesse modalità stabilite per quest'ultima. La detrazione di cui all'articolo 19 è forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. Se nell'esercizio delle attività incluse nella tariffa vengono effettuate anche cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attività di cui alla tariffa stessa, l'imposta si applica con le predette modalità ma la detrazione è forfettizzata in misura pari ad un terzo per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. I soggetti che svolgono le attività incluse nella tariffa sono esonerati dall'obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie; sono altresì esonerati dagli obblighi di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'articolo 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli intrattenimenti. Le singole imprese hanno la facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione al concessionario di cui all' articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , competente in relazione al proprio domicilio fiscale, prima dell'inizio dell'anno solare ed all'ufficio delle entrate secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 ; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un quinquennio.

    La norma riconosce l'opzione per il regime ordinario e disciplina forma, comunicazione e durata (effetto dall'inizio dell'anno, vincolo quinquennale). Fornisce la base per ritenere che l'opzione possa essere esercitata anche in assenza di una dichiarazione formale se ne risultano comportamenti conformi.

  • D.P.R. 442/1997 - art. 1

    L'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La validità dell'opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività. È comunque consentita la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative.

    Stabilisce che la manifestazione dell'opzione può desumersi da comportamenti concludenti o dalla tenuta della contabilità, purché l'opzione sia concretamente attuata dall'inizio dell'anno; è norma chiave per riconoscere l'efficacia dell'opzione anche senza formale dichiarazione.

  • D.P.R. 640/1972 - art. 14 (richiamato dall'Amministrazione)

    L'ufficio aveva invocato disposizioni di tale decreto per limitare l'opzione; la Corte ha ritenuto però che la materia sia esaustivamente regolata dall'art. 74 del D.P.R. 633/72 e dall'art. 1 D.P.R. 442/97, rendendo non necessario il richiamo a questa norma per il caso concreto.

  • Giurisprudenza: Cass. n. 15178/2020

    La Corte di Cassazione ha affermato che l'omessa dichiarazione formale di opzione può essere surrogata da comportamenti concludenti del contribuente ai sensi del D.P.R. 442/1997; principio applicato dalla Corte nel caso in esame.

  • Giurisprudenza: Cass. n. 20421/2014

    Precedente conforme che riconosce la possibilità di desumere l'opzione per il regime ordinario da comportamenti concludenti o dalla contabilità.

Massime di principio

  • L'opzione per il regime ordinario (in luogo del regime forfettario sugli intrattenimenti) può risultare da comportamenti concludenti o dalla tenuta delle scritture contabili, non solo da una formale dichiarazione.
  • Per avere efficacia l'opzione (anche se desunta da comportamenti) deve essere concretamente attuata sin dall'inizio dell'anno o dell'attività; è quindi importante che le scritture e le prassi adottate si riferiscano all'intero periodo rilevante.
  • È consigliabile documentare in modo chiaro la scelta: modalità di tenuta contabile, fatturazione ordinaria, registri IVA, comunicazioni al concessionario e all'ufficio (come previsto dall'art.74), per poter provare il comportamento concludente in caso di contestazione.
  • Una volta formalizzata l'opzione secondo art.74, essa vincola per un quinquennio salvo diversa disciplina o revoca valida; attenzione alle conseguenze temporali della scelta.
  • Se l'amministrazione fiscale nega l'opzione invocando norme di altro decreto, va verificato se la materia sia già regolata in modo esaustivo dalla disciplina IVA specifica; in tal caso la tesi del contribuente può essere fondata e impugnabile in giudizio.
  • Il carico probatorio grava sul contribuente che invoca l'opzione per comportamento concludente: è quindi fondamentale conservare copia di tutta la documentazione che attesti il regime concretamente applicato.
  • In caso di dubbio, è prudente effettuare comunicazioni formali al concessionario e all'ufficio e, se necessario, chiedere chiarimenti preventivi o ricorrere alle vie di autotutela prima della contestazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.