Cassazione Civile, Ordinanza n. 07577/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (utente)
La controversia
Un utente di un’utenza idrica conveniva il gestore del servizio deducendo di avere pagato, per il periodo settembre 2006-dicembre 2009, solo il 50% delle bollette e di aver poi corrisposto anche il restante 50% a seguito di diffida. Sosteneva che il pagamento integrale non fosse dovuto perché, in quel periodo, l’acqua fornita era risultata non potabile a seguito di verifiche dell’ASL; chiedeva quindi il rimborso della metà di quanto versato, oltre al risarcimento del danno. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo maturata la prescrizione dell’azione, qualificata come azione soggetta alla disciplina dei vizi della cosa. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 1490, 1495, 1453, 1218 e 2946 c.c., sostenendo che la domanda non fosse un’azione di garanzia per vizi, ma un’azione ordinaria di inadempimento per aliud pro alio, poiché era stata somministrata acqua non potabile anziché acqua potabile; conseguentemente non sarebbe stato applicabile il termine annuale di decadenza/prescrizione dell’art. 1495 c.c., ma il termine ordinario. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 2033 e 2041 c.c., lamentando che la pretesa non fosse stata qualificata come ripetizione di indebito oggettivo e/o arricchimento senza causa.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, richiamando un precedente recente conforme, secondo cui la fornitura di acqua non potabile in luogo di quella potabile pattuita non integra una semplice consegna di cosa viziata, ma una consegna di aliud pro alio che consente l’azione ordinaria di risoluzione o di inadempimento ex art. 1453 c.c., non soggetta ai termini di decadenza e prescrizione dell’art. 1495 c.c. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale di Gela in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato nel motivo, ma ritenuto non applicabile alla fattispecie perché non si tratta di semplice vizio della cosa venduta/somministrata
termine di decadenza e prescrizione relativo all'azione di garanzia per vizi; escluso nel caso di aliud pro alio
indicato come base dell'ordinaria azione di risoluzione o di inadempimento per consegna di cosa diversa da quella pattuita
richiamato dal ricorrente a sostegno della domanda di responsabilità per inesatto adempimento contrattuale
invocato dal ricorrente quale termine ordinario di prescrizione
richiamato dalla Corte nel distinguere l'azione di garanzia per vizi dall'azione per aliud pro alio
richiamato nel secondo motivo come base della ripetizione di indebito oggettivo
richiamato nel secondo motivo come base dell'azione di arricchimento senza causa
Massime di principio
- La fornitura di un bene diverso da quello pattuito, privo delle qualità essenziali richieste dal contratto, integra una ipotesi di aliud pro alio e non una mera cosa viziata.
- Quando ricorre l'aliud pro alio, il creditore può agire con i rimedi ordinari di risoluzione o di inadempimento contrattuale, senza essere soggetto ai termini speciali di decadenza e prescrizione previsti per la garanzia dei vizi.
- La qualificazione giuridica della domanda dipende dal contenuto sostanziale della pretesa e dalle circostanze di fatto dedotte, non dalle espressioni usate dalle parti.
- L'azione di garanzia per vizi della cosa è circoscritta alle ipotesi in cui il bene sia quello dedotto in contratto ma presenti difetti, non quando il bene fornito sia ontologicamente o funzionalmente diverso da quello dovuto.
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