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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26648/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna di una imputata per furto pluriaggravato di energia elettrica, ritenendo che, mediante la manomissione del contatore dell’utenza del lido, fosse stata alterata la fase S con conseguente sotto-misurazione dei consumi. In cassazione la difesa ha proposto cinque motivi: 1) ha contestato la riferibilità del contatore alterato alla propria assistita e la valutazione della prova, sostenendo che i testi non avevano seguito correttamente la verifica del reperto e che mancava un verbale tecnico idoneo; 2) ha negato la configurabilità dell’aggravante della destinazione a pubblico servizio ex art. 625, comma 1, n. 7 c.p., perché la vicenda riguardava la manomissione del contatore di una specifica utenza e non un allaccio abusivo alla rete pubblica; 3) ha contestato l’attribuzione della manomissione alla ricorrente e la sussistenza del dolo, osservando che il contatore era collocato a distanza dal lido e vicino ad altri contatori, senza prova della consapevolezza della alterazione; 4) ha dedotto violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, sostenendo che l’imputazione parlava di cassetta di derivazione ENEL e non di manomissione del contatore; 5) ha lamentato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., valorizzando il pagamento delle fatture, la modestia del danno e l’assenza di costituzione di parte civile.

La decisione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la motivazione d’appello, che aveva desunto dal verbale di verifica la chiara riferibilità del contatore all’utenza intestata alla ricorrente e la successiva analisi tecnica della manomissione. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che nell’ipotesi di furto di energia elettrica la circostanza aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio dipende dalla destinazione finale dell’energia, non dalla manomissione del contatore. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, perché non vi era un riscontro processuale di una diversa attribuzione della manomissione ad altri soggetti e la condotta è stata logicamente ricondotta alla ricorrente, avvantaggiatasi della riduzione dei consumi; ha richiamato la regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio per escludere ipotesi alternative meramente astratte. Ha dichiarato generico il quarto motivo, osservando che non vi era una vera diversità tra fatto contestato e fatto accertato, poiché i riferimenti al POD, al numero del contatore e ai consumi rendevano evidente che l’addebito riguardava la manomissione dell’apparecchiatura dell’utenza. Ha infine ritenuto manifestamente infondato il quinto motivo, perché la valutazione di particolare tenuità richiede una considerazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno, e nel caso il lungo periodo di sottrazione dell’energia escludeva la tenuità del fatto.

Norme richiamate

  • art. 625, primo comma, n. 7, c.p.

    L’aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio nel furto di energia elettrica si collega alla destinazione finale dell’energia al pubblico servizio, non alla manomissione del contatore o del dispositivo di misurazione.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo; il lungo periodo di sottrazione dell’energia esclude la tenuità.

  • art. 133, primo comma, c.p.

    È richiamato come parametro per valutare le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l’entità del danno o del pericolo ai fini dell’art. 131-bis c.p.

Massime di principio

  • Nel furto di energia elettrica l’aggravante della destinazione a pubblico servizio è integrata quando l’energia sottratta è destinata a un servizio pubblico, anche se la sottrazione avviene tramite manomissione del contatore dell’utenza privata.
  • La prova della riferibilità della manomissione all’imputato può essere desunta in modo logico dagli atti tecnici e documentali, purché non restino serie e concrete alternative sorrette da riscontri processuali; ipotesi meramente astratte non impediscono la condanna.
  • Non vi è violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando, nonostante una diversa formulazione letterale, gli elementi essenziali del fatto contestato restano invariati e l’imputato abbia potuto concretamente difendersi sull’oggetto dell’imputazione.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta in modo atomistico, ma richiede una valutazione globale della condotta e del danno; una protrazione significativa della sottrazione esclude normalmente la particolare tenuità.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniCause di non punibilità
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della provaParticolare tenuità del fatto

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