Cassazione Penale, Sentenza n. 2539/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta rinunzia (atto del 6/9/2022). Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non rilevando elementi che escludessero la colpa nella determinazione dell'inammissibilità, ha condannato la ricorrente al versamento di euro 500 in favore della cassa delle ammende. Decisione resa il 15/9/2022.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Piacenza del 27/07/2020. Il ricorso è stato poi oggetto di rinunzia da parte della ricorrente con atto depositato il 6/9/2022; la Corte ha ritenuto che la rinunzia rendesse il ricorso inammissibile ai sensi degli artt. 589 e 591 comma 1 lett. d c.p.p., con conseguente pronuncia sulle spese e sull'irrogazione di una somma a favore della cassa delle ammende in mancanza di elementi che escludessero la colpa nella determinazione della rinunzia.
Norme richiamate
La rinunzia del ricorso è causa di inammissibilità dell'impugnazione; richiamata come base per escludere la prosecuzione del giudizio di legittimità dopo la rinunzia.
art. 591 comma 1 lett. d cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità dell'impugnazione per cause specifiche; qui richiamato nella lettura che la rinunzia rientra tra tali cause di inammissibilità e legittima la declaratoria di inammissibilità e le conseguenze economiche.
Massime di principio
- La rinunzia espressa a un ricorso di legittimità è causa di inammissibilità: se il ricorrente rinuncia prima della decisione, il giudice dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione.
- La rinunzia può comportare, oltre all'inammissibilità, la condanna alle spese processuali e, in mancanza di prova che la rinunzia sia avvenuta senza colpa, l'obbligo di versare una somma alla cassa delle ammende; il quantum è discrezionale e valutato dal giudice.
- Per evitare o limitare sanzioni economiche è utile che il rinunciante documenti le ragioni della rinunzia e eventuali circostanze obiettive che escludano la colpa (es. sopravvenute impossibilità, errori non imputabili), così da convincere il giudice a non disporre la somma a titolo di ammenda.
- La rinunzia deve risultare da un atto formale idoneo: una manifestazione chiara e documentata è necessaria perché il giudice la consideri efficace e ne valuti le conseguenze.
- Prima di rinunciare è opportuno valutare strategicamente le conseguenze processuali ed economiche (spese, ammenda) e consultare il difensore, perché la rinunzia estingue l'impugnazione e può precludere ulteriori azioni rimediali immediate.
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