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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07719/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

Il titolare di una ditta individuale operante nel settore edile proponeva opposizione avverso un avviso di addebito INPS relativo a contributi asseritamente dovuti per due voci: a) permessi brevi non retribuiti, non assoggettati a contribuzione; b) assunzione di lavoratori part-time in misura superiore ai limiti percentuali previsti dal CCNL edilizia. La Corte d'appello, in parziale riforma del primo grado, respingeva l'opposizione su tali profili ritenendo, quanto ai permessi, applicabile l'art. 85 CCNL edilizia che include i permessi brevi nel computo dell'orario lavorativo ai fini del minimale contributivo; quanto ai part-time, riteneva che l'appellante si fondasse su un accordo sindacale del 26.7.2020 diverso dal CCNL e non allegato in primo grado, aggiungendo comunque che il motivo era infondato nel merito. In cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 29 d.l. n. 244/1995, del d.m. 16 dicembre 1996 e dell'art. 85 CCNL edilizia, sostenendo che i permessi giornalieri non retribuiti entro il limite di 40 ore sono esclusi dalla retribuzione virtuale dalla disciplina ministeriale; con il secondo motivo lamentava la violazione dell'accordo sindacale del 26.7.2020 per avere la Corte negato la legittimità delle assunzioni part-time.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: ha distinto i permessi brevi chiesti per giustificati motivi, disciplinati dall'art. 85 CCNL, dai permessi giornalieri non retribuiti entro il limite di 40 ore previsti dal d.m. 16 dicembre 1996, per i quali la normativa esclude la computabilità nella retribuzione virtuale ai fini contributivi. Ha quindi rilevato che la Corte d'appello aveva applicato il solo art. 85 CCNL senza accertare in fatto se i permessi contestati fossero effettivamente permessi brevi o, invece, permessi giornalieri rientranti nella disciplina ministeriale, con conseguente cassazione sul punto e rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione per il necessario accertamento fattuale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente aveva invocato un accordo sindacale come fonte normativa diretta senza articolare la censura come violazione delle norme sull'interpretazione dei contratti, e perché la sentenza impugnata si fondava su una doppia ratio decidendi, mentre il ricorso censurava solo una delle due rationes. Il giudizio è stato dunque cassato con rinvio, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 29 d.l. n. 244/1995

    richiamato dal ricorrente come base normativa della pretesa contributiva; la Corte non ne sviluppa una specifica interpretazione autonoma, ma lo considera insieme alla disciplina ministeriale e contrattuale invocata

  • d.m. 16 dicembre 1996

    per i permessi giornalieri non retribuiti entro il limite di 40 ore esclude la computabilità dei giorni non lavorati nella retribuzione virtuale ai fini contributivi

  • art. 85 CCNL Edilizia

    riguarda i permessi brevi chiesti per giustificati motivi; non si applica automaticamente ai permessi giornalieri non retribuiti

  • art. 7 del CCNL Edili

    richiamato come ulteriore conferma della distinzione tra permessi brevi e permessi giornalieri

  • art. 97 del CCNL edili

    indicato dalla Corte d'appello quale fonte del limite del 3% di assunzioni part-time nel settore edile; la Cassazione non ne esamina il merito perché il secondo motivo è inammissibile

  • artt. 1362 ss. c.c.

    invocati implicitamente come parametri corretti di censura quando si contesta l'interpretazione di un accordo sindacale; il ricorso è inammissibile perché non impostato in questi termini

Massime di principio

  • Quando una disciplina collettiva e una disciplina regolamentare prevedono fattispecie diverse di permessi non retribuiti, il giudice di merito deve verificare in fatto quale fattispecie ricorra concretamente prima di applicare la regola contributiva corrispondente.
  • I permessi brevi richiesti per giustificati motivi non vanno confusi con i permessi giornalieri non retribuiti entro un limite orario predeterminato, poiché i due istituti hanno disciplina e effetti contributivi differenti.
  • Se la decisione di merito si fonda su una ratio decidendi autonoma non specificamente censurata, il motivo di ricorso che investa solo un'altra ratio è inammissibile per difetto di decisività.
  • L'interpretazione di un accordo sindacale, quando non venga dedotta come violazione delle regole ermeneutiche dei contratti, non può essere contestata in cassazione come se fosse una norma di legge direttamente applicabile.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiOrario di lavoro e ferieRetribuzione e TFR
RamiBancario e finanziarioLavoroPrevidenza
IstitutiOnere della prova

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