Cassazione Civile, Ordinanza n. 32104/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Un professionista aveva agito in giudizio per ottenere il pagamento dei compensi relativi a prestazioni professionali che assumeva di avere svolto in favore della controparte. La domanda era stata rigettata in primo grado e la Corte d'appello di Napoli aveva confermato il rigetto. Il professionista ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi, ma il testo dell'ordinanza non ne riporta il contenuto specifico. La Corte di cassazione ha esaminato preliminarmente la tempestività del ricorso e ha rilevato che la notificazione era avvenuta il 19 novembre 2016, oltre il termine lungo di un anno dalla pubblicazione della sentenza d'appello del 7 ottobre 2015. Ha quindi ritenuto tardivo il ricorso, considerando anche la sospensione feriale dei termini nella disciplina applicabile dopo la modifica introdotta dal d.l. n. 132 del 2014, e ha applicato l'orientamento secondo cui la riduzione del periodo di sospensione feriale opera immediatamente dal 2015, in base al principio tempus regit actum.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché proposto tardivamente, essendo stata la notificazione effettuata oltre il termine lungo applicabile. Non ha pronunciato sulle spese, poiché l'intimato non ha svolto attività difensiva. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 16, comma 1, d.l. n. 132 del 2014
riduzione della durata del periodo di sospensione feriale
la riduzione del periodo di sospensione feriale si applica immediatamente, con decorrenza dall'anno 2015, anche ai giudizi introdotti prima della modifica, in base al principio tempus regit actum
art. 1, l. n. 741 del 1969
nel testo modificato dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014
la sospensione feriale decorre dal 1 al 31 agosto di ogni anno nella disciplina vigente dopo la modifica
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
pari a quello dovuto per il ricorso principale
l'ulteriore importo è parametrato al contributo unificato già dovuto per il ricorso principale
Massime di principio
- Il termine lungo per proporre ricorso per cassazione va calcolato tenendo conto della disciplina della sospensione feriale vigente al momento del computo del termine, secondo il principio tempus regit actum.
- La riduzione del periodo di sospensione feriale introdotta dal d.l. n. 132 del 2014 si applica immediatamente dall'anno 2015, senza che rilevi la data di instaurazione del giudizio presupposto.
- La tardiva notificazione del ricorso per cassazione oltre il termine di legge determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte può dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Come è indicizzato
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