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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37915/2024 del 15/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva annullato la decisione del G.i.p. che aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. L'argomentazione centrale del ricorrente era che l'obbligo di previa notificazione dell'istanza di revoca/sostituzione della misura cautelare previsto dall'art. 299, comma 3, c.p.p., si applicherebbe solo se sussistesse un effettivo pericolo di recidiva che metta a rischio l'incolumità fisica o morale della persona offesa; il ricorrente sosteneva che tale pericolo non risultava dall'ordinanza impugnata e dunque la mancata notificazione al difensore della persona offesa non avrebbe dovuto determinare l'annullamento della sostituzione della misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha richiamato la costante giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui l'onere di notificazione previsto dall'art. 299, comma 3, c.p.p. è perentorio: la richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari deve essere contestualmente notificata al difensore della persona offesa a cura della parte richiedente e, in mancanza, la richiesta è inammissibile. La nozione di "violenza alla persona" è interpretata in senso ampio (comprendendo anche aggressioni morali o psicologiche) e ricomprende il reato di tentato omicidio indipendentemente da pregressi rapporti tra vittima e autore o dal rischio specifico di recidiva. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 299, comma 3, cod. proc. pen.

    «[l]a richiesta di revoca o di sostituzione delle misure [cautelari], applicate nei procedimenti [aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona], che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa [...]».

    L'onere di notificare l'istanza al difensore della persona offesa è perentorio; il suo mancato assolvimento determina l'inammissibilità della richiesta, rilevabile d'ufficio e non sanabile fino al formarsi del giudicato cautelare.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Attribuisce al Tribunale le funzioni esercitate nella materia cautelare; qui il Tribunale ha esercitato tale funzione annullando la decisione del G.i.p.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Consente lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta, procedura applicata nel caso di specie.

  • Sezioni Unite, giurisprudenza richiamata (Sez. U. n. 36754 del 14/07/2022; Sez. U. n. 10959 del 29/01/2016; Sez. U. n. 17156 del 30/09/2021)

    Le Sezioni Unite hanno interpretato in senso ampio la nozione di "violenza alla persona" (comprendendo anche violenze morali o psicologiche) e hanno stabilito che l'inadempimento dell'onere informativo comporta l'inammissibilità della richiesta di revoca/sostituzione della misura cautelare; tale inadempimento è rilevabile d'ufficio e la norma ha funzione informativa/partecipativa della persona offesa, non una funzione protettiva limitativa.

Massime di principio

  • L'istanza di revoca o sostituzione di una misura cautelare per delitti commessi con violenza alla persona deve essere notificata al difensore della persona offesa a cura della parte richiedente: la mancata notificazione comporta inammissibilità della richiesta.
  • La nozione di "violenza alla persona" va interpretata ampiamente e comprende anche aggressioni morali o psicologiche; pertanto rientrano nel campo di applicazione norme come l'art. 299, comma 3, c.p.p., i reati quali il tentato omicidio anche se la vittima è occasionale o non ha rapporti pregressi con l'autore.
  • L'inadempimento dell'onere informativo è una vizio procedurale che può essere rilevato d'ufficio e non è sanabile fino al formarsi del giudicato cautelare; quindi, la parte richiedente deve porre massima cura nel rispetto di questo obbligo procedurale.
  • Il contemperamento tra la libertà personale dell'indagato e l'incolumità della persona offesa non esime dall'adempimento dell'obbligo di notificazione: la valutazione del "pericolo di recidiva" non modifica l'obbligatorietà della notificazione prevista dalla norma.
  • Per evitare il rischio di inammissibilità, il difensore dell'indagato o della persona offesa e l'ufficio che propone l'istanza devono verificare sempre l'avvenuta notificazione al difensore della persona offesa; in mancanza, è prevedibile che la decisione sulla misura venga annullata in sede di controllo.

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