Cassazione Penale, Ordinanza n. 39044/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Milano aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta da operazioni dolose. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contestando la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità. La Suprema Corte rileva però che l'unico motivo è formulato in modo generico e indeterminato: non indica quali specifici elementi della motivazione sarebbero erronei o illogici e, quindi, non consente al giudice di legittimità di individuare i rilievi e svolgere il proprio sindacato. Con memoria successiva la difesa ha anche chiesto l'annullamento della sentenza ai fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio, richiamando una sentenza nel frattempo divenuta definitiva, ma tale doglianza è stata ritenuta estranea ai profili originariamente dedotti nel ricorso e quindi indeducibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generico il motivo principale per difetto dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., e ha considerato indeducibile la richiesta formulata con memoria successiva perché non attinente ai motivi di ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di impugnazione deve essere specifico e consentire di individuare chiaramente gli elementi di censura contro la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, il ricorso è inammissibile per genericità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura alla motivazione della sentenza impugnata deve essere specifica e circostanziata: è inammissibile il motivo che si limiti ad una critica generica senza indicare gli snodi argomentativi ritenuti erronei.
- La genericità del motivo ricorre quando la doglianza non consente al giudice dell'impugnazione di comprendere quali rilievi siano effettivamente mossi e, quindi, di esercitare il controllo di legittimità.
- Le questioni introdotte per la prima volta con memoria successiva sono indeducibili se esulano dai profili di censura contenuti nel ricorso originario.
- In caso di inammissibilità del ricorso, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende nei casi previsti.
Come è indicizzato
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