Cassazione Penale, Sentenza n. 16645/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'opposizione all'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro sugli immobili delle due società. Si contestava in particolare la nullità delle notifiche del decreto di sequestro preventivo (09/08/2010) perché eseguite a difensori che non rivestivano la qualifica di legale rappresentante delle società; si denunciava la lesione del diritto al contraddittorio e si evidenziava un conflitto d'interessi del precedente rappresentante legale Silvano Bronconi, il quale avrebbe avuto conoscenza degli atti ma non interesse a tutelare i beni societari. Si censurava inoltre la motivazione della Corte territoriale sulla validità delle notifiche e la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che: l'erronea o tardiva notifica del decreto di sequestro preventivo non determina la nullità del provvedimento e, al massimo, posticipa il termine per l'impugnazione; dalla documentazione è emerso che Silvano Bronconi, pur notificato in qualità di indagato, ha avuto piena conoscenza del sequestro e avrebbe potuto esercitare i rimedi (impugnazione, richiesta di dissequestro) nelle fasi penali; le successive conversioni in sequestro conservativo e in pignoramento hanno spostato le questioni sul titolo esecutivo in sede civile (competenza del giudice civile e rimedio nell'opposizione del terzo al pignoramento), rimedî che sono stati effettivamente esperiti e rigettati in sede civile. I motivi proposti non erano ammissibili in cassazione (vizi di motivazione relativi a questioni di diritto non deducibili come tali). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
a norma dell'art. 316 cod. proc. pen.
Dalla sentenza: il sequestro conservativo disposto ai sensi dell'art. 316 c.p.p., una volta che la sentenza penale di condanna è divenuta irrevocabile, si converte in pignoramento e la competenza sulle questioni relative al bene è devoluta al giudice civile.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Il vizio di motivazione non è denunciabile in cassazione con riferimento a questioni di diritto; le doglianze giuridiche devono essere invece prospettate come violazioni di legge.
In caso di inammissibilità del ricorso la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e dell'ammenda, come avvenuto nella specie.
Giurisprudenza (Sez. 3, n. 40362 del 06/07/2016, D'Agostino)
Sez. 3, n. 40362 del 06/07/2016, D'Agostino, Rv. 268585 - 01
Principio secondo cui la mancata o erronea notifica del decreto di sequestro preventivo non comporta nullità del provvedimento; può solo differire la decorrenza del termine d'impugnazione.
Giurisprudenza (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo)
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05
Principio unificato sulle limitazioni della censura per vizi di motivazione quando si tratta di questioni di diritto.
Giurisprudenza su competenza civile dopo conversione
Sez. 5, n. 16312 del 08/02/2013, Velsecchi; Sez. 1, n. 34251 del 22/09/2020, Daci Lulzim; Sez. 1, n. 38615 del 17/05/2024, Banco BPM s.p.a.
Dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna e la conversione del sequestro conservativo in pignoramento, ogni questione sul vincolo è devoluta al giudice civile (opposizione del terzo al pignoramento).
Massime di principio
- La mancata o errata notifica del decreto di sequestro preventivo non annulla automaticamente il sequestro: al massimo ritarda il termine per esercitare i rimedi impugnatori contro il provvedimento.
- La conoscenza effettiva del provvedimento da parte del rappresentante legale o della persona comunque interessata può escludere la violazione del contraddittorio; la mera notifica a un difensore non legittimato non determina necessariamente l'inefficacia del provvedimento se il soggetto ha comunque potuto agire.
- Dopo la conversione in sequestro conservativo e, successivamente, in pignoramento per effetto del passaggio in giudicato della condanna, la competenza per contestare il vincolo spetta al giudice civile e il rimedio è l'opposizione del terzo al pignoramento.
- In Cassazione i vizi di motivazione non sono il mezzo corretto per sollevare questioni di diritto: le questioni giuridiche devono essere dedotte come violazioni di legge e non come semplici carenze motivazionali.
- Chi propone ricorso infondato o inammissibile rischia non solo il rigetto, ma anche la condanna al pagamento delle spese e, in presenza di colpa, dell'ammenda.
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