Cassazione Penale, Ordinanza n. 31979/2026 del 26/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Brescia deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla propria responsabilità per il reato di riciclaggio previsto dall'art. 648-bis c.p., con particolare riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo. Ha inoltre contestato la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta avrebbe dovuto essere qualificata come ricettazione anziché riciclaggio, e ha censurato il trattamento sanzionatorio per il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che le doglianze erano meramente reiterative di quelle già proposte in appello e da quel giudice puntualmente disattese, risolvendosi in una richiesta di rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il vizio di motivazione sulla responsabilità, poiché i dedotti vizi non emergevano dal testo della sentenza impugnata, che esponeva il percorso logico relativo alla condotta, all'elemento soggettivo e all'impossibilità di riqualificare il fatto come ricettazione. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte d'appello aveva indicato elementi ostativi quali i precedenti specifici, la scaltrezza nelle condotte di occultamento e la falsificazione documentale, nonché la personalità complessivamente considerata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non consentite le censure che riproponevano questioni di merito già esaminate e disattese dalla Corte d'appello e manifestamente infondato il vizio di motivazione sulla responsabilità e sulla qualificazione del fatto. Ha considerato adeguata la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, osservando che il giudice di merito non è tenuto a esaminare tutti gli elementi prospettati dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La responsabilità per riciclaggio e la relativa qualificazione del fatto sono state ritenute adeguatamente motivate dai giudici di merito; la richiesta di riqualificazione in ricettazione implicava una rivalutazione del merito non consentita in cassazione.
La riqualificazione del fatto come ricettazione è stata esclusa sulla base della motivazione della Corte d'appello, ritenuta logicamente persuasiva e immune da vizi rilevabili in sede di legittimità.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione il ricorso che riproponga doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese, quando esse si risolvano in una richiesta di rivalutazione alternativa del merito della prova e della ricostruzione dei fatti.
- Il vizio di motivazione non può essere fondato sulla mera contestazione della persuasività del percorso argomentativo del giudice di merito, se i denunciati vizi non emergono dal testo della sentenza impugnata e la motivazione espone logicamente la condotta, l'elemento soggettivo e la qualificazione giuridica del fatto.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di esaminare analiticamente ogni elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti o risultante dagli atti.
- La qualificazione del fatto come riciclaggio, anziché ricettazione, non può essere rimessa in discussione in cassazione mediante una semplice proposta di diversa lettura del materiale probatorio e della condotta accertata, in assenza di specifici vizi logici o giuridici della motivazione.
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