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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23449/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dai ricorrenti e dell’adesione del fallimento controricorrente. Ha quindi dichiarato estinto il processo per intervenuta rinuncia, senza provvedere sulle spese, ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

I creditori avevano proposto reclamo, ai sensi degli artt. 36 e 110 l. fall., contro un piano di riparto parziale predisposto dal curatore di una procedura fallimentare. In primo grado il giudice delegato aveva accolto solo in parte il reclamo, riconoscendo l’erronea mancata computazione degli interessi sui crediti privilegiati, ma escludendo che i reclamanti potessero far valere sulla somma erogata da un terzo istituto le cause di prelazione vantate verso il fallito. Il Tribunale di Ancona aveva poi rigettato il reclamo avverso tale decisione. I creditori hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi; tuttavia, prima della decisione, il difensore ha depositato atto di rinuncia al ricorso sottoscritto personalmente dai ricorrenti, cui la procedura controricorrente ha aderito.

Norme richiamate

  • art. 36 l. fall.

    norma richiamata come base del reclamo avverso gli atti del curatore nella procedura fallimentare

  • art. 110 l. fall.

    norma richiamata in tema di riparto dell’attivo fallimentare e relative contestazioni

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    in presenza di rinuncia al ricorso e adesione della controparte, il processo va dichiarato estinto, con esclusione di ogni statuizione sulle spese

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso sottoscritta dalla parte ricorrente e accettata dalla controparte determina l’estinzione del processo.
  • Quando il processo di cassazione si estingue per rinuncia accettata, la Corte non deve pronunciarsi nel merito delle censure né sulle spese, salvo diversa disciplina applicabile.
  • Le contestazioni relative a un piano di riparto fallimentare possono essere proposte con reclamo nelle forme previste dalla legge fallimentare, ma la prosecuzione del giudizio di legittimità resta subordinata alla persistenza dell’interesse delle parti.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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