Ordinanza n. 2446/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di sospensione del provvedimento amministrativo relativo alla capacità economica del datore di lavoro nell’ambito del decreto flussi 2023
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio deducendo, per quanto emerge dal testo, l’erroneità della valutazione amministrativa del requisito economico del datore di lavoro. In particolare, ha invocato il riferimento al fatturato, considerato dalla circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro in alternativa al reddito d’impresa, contestando quindi la scelta dell’amministrazione di fondare la verifica sulla capacità patrimoniale e sull’equilibrio economico-finanziario dell’impresa mediante il reddito di esercizio. La controversia riguardava la capacità dell’azienda, che aveva già alle proprie dipendenze 12 lavoratori, di sostenere l’assunzione di ulteriori 30 lavoratori stranieri, nell’ambito di una richiesta complessiva riferita a 50 lavoratori tramite il decreto flussi 2023.
La decisione
Il Consiglio di Stato, nella fase cautelare e sulla base di un esame sommario, ha respinto l’appello, confermando la reiezione della domanda cautelare pronunciata dal TAR. Ha ritenuto che l’appello non presentasse sufficienti profili di fondatezza tali da far presumere un esito favorevole nel merito. In particolare, ha considerato non decisivo il richiamo al fatturato, poiché la circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro lo contempla in alternativa al reddito d’impresa. La valutazione dell’amministrazione è stata ritenuta ragionevole in quanto, pur avendo utilizzato il reddito di esercizio anziché il fatturato, ha verificato concretamente la capacità economica dell’azienda di sostenere gli oneri retributivi, contributivi ed erariali derivanti dalle nuove assunzioni. Secondo la valutazione amministrativa, la capacità economica risultava sufficiente a garantire tali oneri per soli 5 dei 50 lavoratori richiesti. La sospensione è stata quindi negata e le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. -OMISSIS-
Il “fatturato” è preso in considerazione in alternativa al reddito di impresa.
La circolare consente di utilizzare, in alternativa, il fatturato o il reddito d’impresa nella verifica del requisito economico; non impone quindi necessariamente il riferimento al fatturato.
decreto flussi 2023
Costituisce il quadro amministrativo nel quale è stata valutata la capacità del datore di lavoro di sostenere le assunzioni di lavoratori stranieri.
Massime di principio
- Nella verifica della capacità economica e dell’equilibrio economico-finanziario di un datore di lavoro ai fini dell’assunzione di lavoratori stranieri nell’ambito del decreto flussi, il riferimento al fatturato non è necessariamente decisivo quando la disciplina amministrativa lo prevede in alternativa al reddito d’impresa.
- L’amministrazione può valutare la sostenibilità delle assunzioni sulla base del reddito di esercizio, anziché del fatturato, purché la valutazione sia ragionevole e riferita concretamente alla capacità dell’impresa di sostenere gli oneri retributivi, contributivi ed erariali derivanti dal numero dei lavoratori richiesti.
- In sede cautelare, il Consiglio di Stato respinge l’appello quando, a un esame sommario, la valutazione amministrativa sulla sproporzione tra la capacità economica dell’impresa e il numero di nuove assunzioni richieste non presenta evidenti profili di irragionevolezza o illegittimità.
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