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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03148/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 13 febbraio 2025. Dal testo emerge che i motivi di impugnazione erano, almeno in parte, ripetitivi delle censure già formulate in appello e non confrontavano specificamente le argomentazioni con cui il giudice di secondo grado le aveva disattese. In particolare, il primo motivo contestava la tenuta della decisione sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, deducendo in sostanza un difetto di attendibilità della stessa; la Corte di cassazione ha tuttavia richiamato il principio secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono fondare da sole l'affermazione di responsabilità, previa verifica della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto, e ha ritenuto che la motivazione di merito fosse congrua e priva di manifeste contraddizioni. La parte civile aveva chiesto la rifusione delle spese, ma la richiesta è stata ritenuta tardiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso perché i motivi erano reiterativi di quelli di appello e non specificamente confrontati con la motivazione della sentenza impugnata. Quanto al profilo relativo alla persona offesa, ha ritenuto corretta la valutazione di attendibilità compiuta dai giudici di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre rilevato che la richiesta di rifusione delle spese della parte civile non poteva essere accolta perché proposta tardivamente, oltre il termine di cui all'art. 611 c.p.p., con statuizione di nullità sul punto delle spese di parte civile.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    Richiamato per affermare che i motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta.

  • art. 591 c.p.p.

    Richiamato per sanzionare con l'inammissibilità il ricorso privo di specificità e meramente reiterativo delle censure di appello.

  • art. 192, comma 3, c.p.p.

    La Corte ribadisce che la regola sui riscontri non si applica alle dichiarazioni della persona offesa, che possono da sole fondare l'affermazione di responsabilità se adeguatamente vagliate in termini di credibilità e attendibilità.

  • art. 611 c.p.p.

    Richiamato per affermare la tardività della richiesta della parte civile di rifusione delle spese, proposta oltre il termine previsto.

Massime di principio

  • È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che riproduca pedissequamente i motivi già dedotti in appello senza confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata.
  • L'impugnazione deve contenere una critica argomentata del provvedimento, con puntuale indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il dissenso.
  • Le dichiarazioni della persona offesa non sono soggette alla regola dei riscontri prevista dall'art. 192, comma 3, c.p.p.; possono essere poste da sole a fondamento della responsabilità penale se il giudice motiva in modo adeguato sulla credibilità soggettiva e sull'attendibilità intrinseca del racconto.
  • La valutazione di attendibilità della persona offesa è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione salvo manifesta illogicità o contraddizione della motivazione.
  • Le richieste della parte civile in sede di legittimità devono essere formulate nel rispetto dei termini processuali, altrimenti non possono essere accolte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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