Cassazione Penale, Ordinanza n. 23877/2025 del 26/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato presentato personalmente dall'interessato avverso il decreto del giudice di sorveglianza di Pisa dell'8 gennaio 2025. La Corte non esamina nel merito le doglianze, perché rileva un vizio preliminare e assorbente: il ricorso non risulta sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto per la validità dell'impugnazione. La censura/questione decisiva riguarda quindi l'ammissibilità formale del ricorso, non il contenuto del provvedimento impugnato.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato in violazione degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p., che impongono che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escluderne la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione non può essere validamente proposto personalmente dall'imputato nei casi soggetti al regime di difesa tecnica previsto dalla norma richiamata.
L'atto di ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore abilitato all'esercizio davanti alla Corte di cassazione, quando la legge richiede la difesa tecnica.
- La proposizione personale dell'impugnazione non sana il difetto di sottoscrizione da parte del difensore cassazionista, trattandosi di requisito formale previsto a pena di inammissibilità.
- Quando l'inammissibilità dipende da un errore imputabile al ricorrente e non emergono elementi contrari, la Corte applica la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende.
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