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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07280/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

Due proprietari di immobili avevano agito per ottenere il risarcimento dei danni subiti dai propri beni in conseguenza di eventi franosi che assumevano riconducibili, rispettivamente, alla responsabilità del Comune e della società incaricata della gestione degli impianti idrici. La domanda era stata respinta in primo grado e la sentenza confermata in appello, sulla base soprattutto della ritenuta mancata prova del nesso causale tra i danni lamentati e le condotte/omissioni dei convenuti, anche alla luce della consulenza tecnica d'ufficio. In cassazione venivano dedotti quattro motivi: 1) violazione degli artt. 51, 63, 192 e 196 c.p.c. per non avere la corte d'appello rilevato la necessità di sostituire un consulente tecnico d'ufficio, emersa una situazione di incompatibilità/conflitto di interessi; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. per mancata considerazione della non contestazione, da parte del Comune, dell'estensione del bacino di scolo delle acque; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. per mancata considerazione della non contestazione, da parte della società, dell'esistenza di perdite negli impianti di conduzione delle acque; 4) violazione dell'art. 92 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost. per la condanna alle spese in favore della società, con asserita necessità di compensazione integrale. Nel corso del giudizio di legittimità i ricorrenti rinunciavano al ricorso nei confronti della società, che accettava la rinuncia.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente alla lite tra i ricorrenti e la società affidataria del servizio idrico, a seguito della rinuncia al ricorso accettata da quest'ultima. Quanto al ricorso proposto nei confronti del Comune, ha accolto il primo motivo, ritenendo che la motivazione della corte territoriale sulla mancata sostituzione del consulente tecnico d'ufficio fosse gravemente illogica: la quarta relazione peritale era stata richiesta proprio perché i precedenti elaborati non avevano fornito compiutamente gli elementi necessari sulle cause dei due eventi franosi, sicché non era ragionevole affermare che solo le prime relazioni fossero "fondanti" e che la successiva non potesse avere rilievo. La Corte ha considerato plausibile che l'ausiliario, trovandosi in un rapporto di credito-debito con una parte, potesse aver inciso sull'esito della relazione. È stato quindi cassato il capo impugnato con rinvio alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 51 c.p.c.

    La situazione di rapporto di credito-debito con una parte integra una causa di astensione rilevante ai fini della possibile ricusazione/sostituzione del consulente tecnico.

  • art. 63 c.p.c.

    È richiamato nel motivo di ricorso in tema di consulente tecnico, ma il provvedimento decisivo ruota soprattutto attorno agli artt. 192 e 196 c.p.c.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dai ricorrenti per sostenere che la mancata contestazione di alcuni fatti avrebbe dovuto essere valorizzata ai fini della prova del nesso causale.

  • art. 192 c.p.c.

    L'istanza di ricusazione del consulente tecnico deve essere proposta entro il termine e con le forme previste; scaduto il termine, la situazione di incompatibilità non può più essere fatta valere come ricusazione, restando solo la possibilità di sollecitare il giudice a valutare la sostituzione.

  • art. 196 c.p.c.

    Attribuisce al giudice un potere discrezionale di disporre, per gravi ragioni, la rinnovazione delle indagini tecniche o la sostituzione del consulente; l'esercizio di tale potere è sindacabile in cassazione solo per vizi logici della motivazione.

  • art. 92 c.p.c.

    È richiamato nel motivo relativo alla regolazione delle spese di lite, contestata dai ricorrenti.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla censura sulle spese di lite.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla censura sulle spese di lite.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale sulla trattazione camerale del ricorso in cassazione nel testo vigente ratione temporis.

Massime di principio

  • L'istanza di ricusazione del consulente tecnico d'ufficio deve essere proposta nei termini e con le forme previste dall'art. 192 c.p.c.; una volta inutilmente decorso il termine, la parte non può più far valere quella incompatibilità come causa automatica di nullità o di sostituzione del consulente.
  • Se la causa di incompatibilità o di possibile conflitto di interessi emerge o viene conosciuta dopo la scadenza del termine per la ricusazione, la parte può solo sottoporre la questione al giudice affinché valuti, in via discrezionale, la sostituzione del consulente o la rinnovazione delle indagini ex art. 196 c.p.c.
  • Il potere del giudice di disporre la sostituzione del consulente tecnico d'ufficio per gravi ragioni è discrezionale, ma la sua motivazione è censurabile in cassazione quando risulti gravemente illogica o contraddittoria rispetto agli sviluppi dell'istruttoria.
  • Quando una nuova o integrativa relazione peritale è stata disposta proprio perché gli elaborati precedenti erano ritenuti incompleti sui punti decisivi, non è logicamente coerente svalutare aprioristicamente la relazione successiva come priva di rilievo decisorio.
  • Un rapporto di credito-debito con una parte del giudizio può far sorgere un ragionevole dubbio sulla terzietà del consulente tecnico, specie se l'ausiliario partecipa alla formazione di un elaborato destinato a incidere in modo causale sull'esito della consulenza complessiva.

Come è indicizzato

MaterieProveSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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