Cassazione Penale, Sentenza n. 34120/2026 del 22/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
Il G.u.p. del Tribunale di Lecce, con sentenza del 23 gennaio 2026 resa su richiesta dell’imputato e con il consenso del pubblico ministero, ha applicato la pena di otto mesi di reclusione, con sospensione condizionale, riconoscendo l’attenuante di cui all’art. 589-bis, settimo comma, c.p. e operando la riduzione per il rito; ha inoltre disposto la sospensione della patente per otto mesi e liquidato alle parti civili euro 1.053,00 per le spese legali, oltre alla condanna dell’imputato alle spese processuali. Le parti civili hanno proposto quattro motivi di ricorso per cassazione, limitati alla liquidazione delle loro spese. Con il primo hanno dedotto violazione degli artt. 16 e 12, comma 2, del D.M. n. 147/2022 e vizio di motivazione, sostenendo che l’applicazione dei minimi tariffari non fosse motivata e chiedendo i valori medi per le fasi di studio e introduttiva, oltre all’aumento per la pluralità di parti. Con il secondo hanno denunciato la mancata applicazione dell’aumento del 30% per ciascun soggetto ulteriore al primo. Con il terzo hanno lamentato violazione dell’art. 12, comma 3, del D.M. n. 147/2022 e difetto di motivazione per l’omessa liquidazione della fase decisionale. Con il quarto hanno denunciato l’omessa liquidazione di euro 42,86 per spese vive. Avevano chiesto l’annullamento della statuizione sulle spese, anche senza rinvio e con liquidazione diretta degli importi richiesti, oppure con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: il giudice aveva applicato i valori medi tabellari per le fasi di studio e introduttiva, riducendoli ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D.M. n. 147/2022 in ragione del patteggiamento. Il secondo è stato ritenuto manifestamente infondato perché l’aumento del 30% per ogni assistito ulteriore al primo è facoltativo, come indica il verbo «può». Il terzo è stato ritenuto manifestamente infondato: nel patteggiamento non è liquidabile il compenso per le fasi istruttoria o dibattimentale né per quella decisionale, ma soltanto per lo studio e l’introduzione della controversia. Il quarto è stato ritenuto proposto per motivo non consentito, poiché l’omessa liquidazione delle spese vive non determina nullità e non è deducibile con ricorso per cassazione; la correzione dell’errore materiale potrà essere richiesta al giudice di merito, non potendosi provvedere in questa sede a causa dell’inammissibilità. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 1.000 alla Cassa delle ammende. La responsabilità penale dell’imputato, estranea ai motivi di ricorso, resta definita dalla sentenza di patteggiamento.
Norme richiamate
art. 12, comma 1, D.M. 13 agosto 2022, n. 147
Il G.u.p. ha applicato il minimo previsto dalle tabelle allegate al D.M. 13 agosto 2022, n. 147, per la fase studio e per la fase introduttiva, applicando i valori medi di cui alle citate tabelle e operando una diminuzione ai sensi dell’art. 12, comma 1°, del citato decreto (che prevede la diminuzione fino al 50%), trattandosi di procedimento ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.
Nei procedimenti di patteggiamento i compensi tabellari possono essere diminuiti fino al 50%; nel caso esaminato la liquidazione aveva applicato i valori medi per le fasi di studio e introduttiva, con la riduzione prevista.
art. 12, comma 2, D.M. 13 agosto 2022, n. 147
Essendo l’aumento discrezionale (“può” e non “deve”), la violazione lamentata è del tutto insussistente.
L’aumento del compenso per l’assistenza a più soggetti aventi la stessa posizione processuale, nella misura del 30% per ciascuno oltre il primo, è facoltativo e non costituisce un incremento dovuto automaticamente.
art. 12, comma 3, D.M. 13 agosto 2022, n. 147
l’art. 12, comma 3, D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (disposizione non modificata dalla nuova normativa introdotta, a far data dal 23 ottobre 2022, con il D.M. 13 agosto 2022, n. 147, in G.U. 8 ottobre 2022, n. 236, contenente il Regolamento recante modifiche al D.M, 10 marzo 2014, n. 55, in tema di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247) non consente, in caso di patteggiamento, di liquidare alcuna somma a titolo di compenso per la fase istruttoria o dibattimentale né per la fase decisoria bensì solo somme relative allo studio della controversia e alla introduzione della stessa
Nel patteggiamento sono liquidabili soltanto i compensi relativi allo studio della controversia e alla sua introduzione; non spettano compensi per le fasi istruttoria o dibattimentale né per quella decisoria.
Peraltro, essendo il ricorso inammissibile, non è possibile procedere in questa sede alla correzione dell’errore materiale (vds. art. 130 cod. proc. pen.), che potrà essere richiesta al giudice di merito.
Quando il ricorso per cassazione è inammissibile, la Corte non può procedere in quella sede alla correzione dell’omessa liquidazione delle spese vive; l’istanza di correzione può essere rivolta al giudice di merito.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si ritiene equo fissare in euro mille ciascuno.
Alla dichiarazione d’inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero da colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; in questo caso la somma è stata fissata in euro 1.000 per ciascun ricorrente.
Massime di principio
- Nel procedimento di patteggiamento, la liquidazione dei compensi al difensore della parte civile può essere ridotta fino al 50% secondo la disciplina tariffaria applicabile; la liquidazione dei valori medi, anziché dei massimi, non determina di per sé una violazione quando è operata la riduzione prevista per il rito.
- L’aumento del compenso per l’assistenza a più soggetti aventi la stessa posizione processuale, pari al 30% per ogni soggetto oltre il primo, ha natura discrezionale e non è dovuto automaticamente.
- Nel patteggiamento sono liquidabili i compensi relativi alle fasi di studio e introduttiva, ma non quelli relativi alle fasi istruttoria o dibattimentale e decisionale.
- L’omessa liquidazione delle spese vive, se non determina una nullità, non è censurabile con ricorso per cassazione; quando il ricorso è inammissibile, l’eventuale correzione dell’errore materiale va richiesta al giudice di merito.
- La dichiarazione d’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di ragioni di esonero da colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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