Cassazione Penale, Sentenza n. 34974/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Savasta aveva impugnato la conferma della condanna per il delitto previsto dall'art. 590, comma 3, c.p. (lesioni o omicidio colposo aggravato) in relazione alla morte/lesioni del lavoratore Gianluigi Dessì. Ha articolato due motivi: (1) violazione e falsa applicazione dell'art. 590, comma 3, in combinato disposto con l'art. 40, comma 2, c.p., contestando il nesso causale ritenuto tra la presunta violazione dell'obbligo di vigilanza a carico dei preposti ascritto a Savasta e l'evento lesivo; (2) violazione e falsa applicazione dell'art. 590, comma 3, in combinato disposto con l'art. 42, comma 2, e art. 43, c.p., contestando la riconducibilità soggettiva della condotta a titolo di colpa a carico del Savasta.
La decisione
La Corte ha rilevato che nel corso del procedimento il ricorrente è deceduto (decesso il 10/01/2022). Ai sensi dell'art. 150 c.p. ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato si è estinto per morte dell'imputato. Ne conseguono la cessazione del rapporto processuale penale e del rapporto processuale civile inserito nel processo penale, con la caducazione "ex lege" delle eventuali statuizioni civilistiche; pertanto non è stato possibile esaminare la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile. Decisione resa il 12 luglio 2022.
Norme richiamate
Norma del codice penale relativa alle lesioni colpose gravi o gravissime/omicidio colposo aggravato per la quale l'imputato era stato condannato; la Corte d'appello aveva ritenuto realizzato il fatto e la sua configurazione sanzionatoria.
Riferito alla causalità dell'omissione: la doglianza del ricorrente verteva sul fatto che la Corte d'appello aveva ricollegato causalmente l'evento all'asserita violazione dell'obbligo di vigilanza sui preposti attribuito al Savasta.
Riguarda l'imputabilità soggettiva e le condizioni di colpevolezza (colpa): il ricorrente contestava che la condotta potesse essere a lui soggettivamente imputata per colpa.
Principio generale sulla colpevolezza e sulla imputazione delle conseguenze dannose: la Corte d'appello aveva applicato tali principi per ritenere configurabile la colpa a carico di Savasta.
Norma che dispone l'estinzione del reato per morte dell'imputato e la conseguente estinzione del processo penale; applicata dalla Corte per annullare senza rinvio la sentenza impugnata in quanto il decesso è intervenuto prima della irrevocabilità della sentenza.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 3, n. 5870 del 02/12/2011 dep. 2012)
Richiamato il principio per cui la morte dell'imputato, intervenuta prima dell'irrevocabilità della sentenza, determina la cessazione del rapporto processuale penale e del rapporto processuale civile inserito nel processo penale, con caducazione "ex lege" delle statuizioni civilistiche senza necessità di apposita pronuncia del giudice penale.
Massime di principio
- Se l'imputato muore prima della diventazione inoppugnabile della sentenza la causa penale si estingue e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 150 c.p.; le statuizioni civili inserite nel procedimento penale si intendono decadute "ex lege".
- La morte del convenuto impedisce che il giudizio di merito sull'imputazione penale possa essere portato a definitiva conclusione; le parti civili che vogliano ottenere un ristoro dovranno valutare l'azione separata in sede civile poiché la caducazione delle statuizioni del processo penale non preclude il giudizio civile autonomo.
- Nel merito, quando si contestano nesso causale e imputabilità soggettiva (violazione degli obblighi di vigilanza, colpa dei titolari o preposti), il giudice deve valutare attentamente la prova del rapporto di causalità tra omissione e evento e la ragionevolezza delle condotte, distinguendo responsabilità diretta, responsabilità per omissione e responsabilità dell'organizzazione.
- La sospensione o estinzione del processo per eventi sopravvenuti (come la morte) comporta anche l'impossibilità di pronunciare condanne alle spese e onorari nell'ambito del processo penale estinto; le richieste di liquidazione devono essere prospectivamente riproposte in eventuali sedi civili o esecutive compatibili.
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