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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34974/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Savasta aveva impugnato la conferma della condanna per il delitto previsto dall'art. 590, comma 3, c.p. (lesioni o omicidio colposo aggravato) in relazione alla morte/lesioni del lavoratore Gianluigi Dessì. Ha articolato due motivi: (1) violazione e falsa applicazione dell'art. 590, comma 3, in combinato disposto con l'art. 40, comma 2, c.p., contestando il nesso causale ritenuto tra la presunta violazione dell'obbligo di vigilanza a carico dei preposti ascritto a Savasta e l'evento lesivo; (2) violazione e falsa applicazione dell'art. 590, comma 3, in combinato disposto con l'art. 42, comma 2, e art. 43, c.p., contestando la riconducibilità soggettiva della condotta a titolo di colpa a carico del Savasta.

La decisione

La Corte ha rilevato che nel corso del procedimento il ricorrente è deceduto (decesso il 10/01/2022). Ai sensi dell'art. 150 c.p. ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato si è estinto per morte dell'imputato. Ne conseguono la cessazione del rapporto processuale penale e del rapporto processuale civile inserito nel processo penale, con la caducazione "ex lege" delle eventuali statuizioni civilistiche; pertanto non è stato possibile esaminare la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile. Decisione resa il 12 luglio 2022.

Norme richiamate

  • art. 590 comma 3 c.p.

    Norma del codice penale relativa alle lesioni colpose gravi o gravissime/omicidio colposo aggravato per la quale l'imputato era stato condannato; la Corte d'appello aveva ritenuto realizzato il fatto e la sua configurazione sanzionatoria.

  • art. 40 comma 2 c.p.

    Riferito alla causalità dell'omissione: la doglianza del ricorrente verteva sul fatto che la Corte d'appello aveva ricollegato causalmente l'evento all'asserita violazione dell'obbligo di vigilanza sui preposti attribuito al Savasta.

  • art. 42 comma 2 c.p.

    Riguarda l'imputabilità soggettiva e le condizioni di colpevolezza (colpa): il ricorrente contestava che la condotta potesse essere a lui soggettivamente imputata per colpa.

  • art. 43 c.p.

    Principio generale sulla colpevolezza e sulla imputazione delle conseguenze dannose: la Corte d'appello aveva applicato tali principi per ritenere configurabile la colpa a carico di Savasta.

  • art. 150 c.p.

    Norma che dispone l'estinzione del reato per morte dell'imputato e la conseguente estinzione del processo penale; applicata dalla Corte per annullare senza rinvio la sentenza impugnata in quanto il decesso è intervenuto prima della irrevocabilità della sentenza.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 3, n. 5870 del 02/12/2011 dep. 2012)

    Richiamato il principio per cui la morte dell'imputato, intervenuta prima dell'irrevocabilità della sentenza, determina la cessazione del rapporto processuale penale e del rapporto processuale civile inserito nel processo penale, con caducazione "ex lege" delle statuizioni civilistiche senza necessità di apposita pronuncia del giudice penale.

Massime di principio

  • Se l'imputato muore prima della diventazione inoppugnabile della sentenza la causa penale si estingue e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 150 c.p.; le statuizioni civili inserite nel procedimento penale si intendono decadute "ex lege".
  • La morte del convenuto impedisce che il giudizio di merito sull'imputazione penale possa essere portato a definitiva conclusione; le parti civili che vogliano ottenere un ristoro dovranno valutare l'azione separata in sede civile poiché la caducazione delle statuizioni del processo penale non preclude il giudizio civile autonomo.
  • Nel merito, quando si contestano nesso causale e imputabilità soggettiva (violazione degli obblighi di vigilanza, colpa dei titolari o preposti), il giudice deve valutare attentamente la prova del rapporto di causalità tra omissione e evento e la ragionevolezza delle condotte, distinguendo responsabilità diretta, responsabilità per omissione e responsabilità dell'organizzazione.
  • La sospensione o estinzione del processo per eventi sopravvenuti (come la morte) comporta anche l'impossibilità di pronunciare condanne alle spese e onorari nell'ambito del processo penale estinto; le richieste di liquidazione devono essere prospectivamente riproposte in eventuali sedi civili o esecutive compatibili.

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