Cassazione Penale, Sentenza n. 36642/2023 del 04/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la condanna per i delitti di bancarotta fraudolenta e bancarotta documentale commessi il 10/03/2010; il ricorrente deduce: 1) insussistenza del dolo specifico quanto alla bancarotta documentale per omissione delle scritture contabili; 2) intervenuta prescrizione dei reati
La decisione
La Corte di Cassazione, richiamando la giurisprudenza che richiede il dolo specifico per l'omissione delle scritture contabili, ha ritenuto il ricorso non inammissibile. Non essendo presenti elementi per una pronuncia ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la Corte ha verificato la decorrenza della prescrizione tenendo conto di 124 giorni di sospensione: il termine di prescrizione è decorso il 12/01/2023. Di conseguenza ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione
Norme richiamate
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017 (Rv. 271753 - 01)
Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Rv. 271753 - 01
La giurisprudenza afferma che, nell'ipotesi di omissione della tenuta delle scritture contabili, per integrare la fattispecie di bancarotta documentale è richiesto il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
La norma consente alla Corte di Cassazione di decidere sulla domanda senza rinvio in talune ipotesi; nella sentenza si osserva che non sussistono elementi per una pronuncia ai sensi dell'art. 129, comma 2, per cui la Corte ha proceduto a valutare la prescrizione
Massime di principio
- Per la bancarotta documentale derivante da omissione delle scritture contabili è necessario provare il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori; in mancanza di tale prova l'imputazione può risultare infondata
- La prescrizione può estinguere i reati anche in sede di Cassazione: è fondamentale calcolare correttamente i termini e tener conto degli eventuali periodi di sospensione (es. 124 giorni) che incidono sul decorso
- La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio quando i reati risultano estinti per prescrizione, evitando il rinvio al giudice di merito
- Se non sono presenti elementi per decidere sul merito ai sensi dell'art. 129(2) cod. proc. pen., la Corte può comunque accertare e pronunciare sulla prescrizione
- Nelle impugnazioni per reati fallimentari è strategico sollevare sia profili riguardanti il dolo specifico che questioni processuali relative alla prescrizione per massimizzare le possibilità di successo
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