Cassazione Penale, Ordinanza n. 32757/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per un episodio di tentato furto di autovettura inserito in una serie di furti consumati e tentati commessi in concorso con un coimputato nel salernitano. Ha dedotto: 1) violazione degli artt. 111 Cost., 192 c.p.p. e 624, 625 n. 2 c.p. sostenendo che la conferma della responsabilità per il capo 5 fosse basata su elementi ritenuti insufficienti, come il passaggio dell'auto noleggiata al casello e i tabulati telefonici; 2) censura sulla ritenuta aggravante del danno alle cose/violenza sulle cose; 3) violazione di legge e vizio motivazionale sulla mancata prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti e alla recidiva. Chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici e meramente assertivi, non specificamente confrontati con la motivazione della Corte di appello. Ha inoltre affermato che non è consentito dedurre in cassazione la violazione diretta di norme costituzionali o della CEDU, se non quale presupposto di una questione di legittimità costituzionale, né trasformare censure sulla valutazione della prova e sulla motivazione in vizi di violazione di legge ex art. 192 c.p.p. Nel merito, ha considerato adeguata e logica la ricostruzione probatoria fondata sul GPS dell'auto a noleggio, sui tabulati telefonici e sulla confessione dell'imputato, nonché corretta la ritenuta aggravante per il forzamento del cilindretto di accensione. Ha giudicato immune da censure la mancata prevalenza delle attenuanti generiche, trattandosi di valutazione discrezionale sorretta da motivazione sufficiente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
La sua violazione non è deducibile come motivo autonomo di ricorso per cassazione, se non quale base di una questione di legittimità costituzionale non proposta.
Non può essere invocato per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova al fine di aggirare i limiti del vizio motivazionale ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Delimita i casi di ricorso per cassazione; il vizio di motivazione va dedotto nei limiti della lett. e), mentre l'inosservanza di norme processuali è deducibile solo se sanzionata a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza.
Richiamato dalla difesa in relazione al titolo di reato contestato; la Corte non affronta una questione autonoma sul suo significato, ma ritiene infondata la censura sulla responsabilità.
Richiamato dalla difesa in relazione all'aggravante contestata; la Corte ha ritenuto corretta la motivazione sulla violenza sulle cose, per il forzamento del cilindretto di accensione.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
art. 117, comma 1, Cost.
Le norme CEDU operano come fonti interposte ai fini del sindacato di costituzionalità, non come parametro diretto di ricorso per cassazione.
Richiamato insieme all'art. 546 c.p.p. nel quadro del principio per cui i vizi di motivazione non possono essere veicolati come violazione di legge ex art. 606, lett. c), c.p.p.
art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.
Norma sulla motivazione della sentenza; la sua asserita violazione non consente di eludere i limiti di deducibilità del vizio motivazionale in cassazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un motivo che si limiti a denunciare genericamente la violazione di norme costituzionali o della CEDU, poiché tali censure possono rilevare solo come presupposto di una questione di legittimità costituzionale.
- La deduzione della violazione dell'art. 192 c.p.p. non può essere utilizzata per contestare la valutazione del materiale probatorio o per trasformare un vizio di motivazione in un vizio di violazione di legge.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico e critico con la motivazione della sentenza impugnata; motivi assertivi, riproduttivi di censure già esaminate e privi di autonoma analisi sono inammissibili.
- La Corte di cassazione non sindaca le valutazioni discrezionali del giudice di merito sul bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti generiche, salvo che la motivazione sia meramente arbitraria o manifestamente illogica.
- La motivazione è sufficiente quando dà conto degli elementi probatori in modo coerente e non contraddittorio, anche valorizzando GPS, tabulati telefonici e confessione dell'imputato quali indici convergenti della responsabilità.
- L'aggravante relativa alla violenza sulle cose può essere ritenuta sussistente quando la condotta consiste nel forzare il cilindretto di accensione del veicolo, se ciò è coerente con la contestazione e con la ricostruzione fattuale.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella sua determinazione, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
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