Cassazione Penale, Ordinanza n. 34681/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Due imputati, assistiti dal medesimo difensore, hanno impugnato per cassazione la sentenza del giudice dell'udienza preliminare che, ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p., aveva applicato la pena concordata in relazione a un addebito di tentato rapina aggravata in concorso. Il ricorso deduceva la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza di patteggiamento. La Corte ha però rilevato che, nel regime del patteggiamento, il ricorso per cassazione è consentito soltanto per i motivi tassativamente ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., mentre il vizio di motivazione dedotto non rientra tra essi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, trattandosi di doglianza non consentita contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. In applicazione dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., l'inammissibilità è stata dichiarata senza formalità, con ordinanza. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, ritenendosi integrata la colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
Richiamato come base del patteggiamento, cioè della sentenza di applicazione della pena concordata tra le parti.
Individua i soli motivi di ricorso consentiti avverso la sentenza di patteggiamento; la deduzione del vizio di motivazione non vi rientra.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità, con ordinanza.
Prevede la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità totale del ricorso.
Richiamati per qualificare il rito applicato dal giudice di merito come sentenza di patteggiamento.
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
Richiamata per fondare la valutazione di colpa nel determinare la causa di inammissibilità e la conseguente sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per i motivi espressamente e tassativamente previsti dalla legge; non è consentita una censura generica di illogicità o contraddittorietà della motivazione.
- Quando il ricorso è proposto per un motivo non consentito nel giudizio di patteggiamento, la Corte di cassazione può dichiararne l'inammissibilità senza formalità mediante ordinanza.
- La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, ove emerga colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
- Nel controllo di ammissibilità dell'impugnazione contro il patteggiamento, il sindacato di legittimità non si estende al merito della motivazione nei termini ordinari previsti per le sentenze dibattimentali.
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