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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01673/2026 del 15/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per percosse resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Giudice di pace che lo aveva ritenuto responsabile del reato di percosse e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. Il ricorso, ribadito anche con memoria successiva, conteneva un primo motivo con cui si contestava la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, sostanzialmente chiedendo una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa lettura delle fonti di prova. La Corte osserva che tali censure sono di merito e non possono essere esaminate in sede di legittimità; richiama inoltre il principio secondo cui la sola testimonianza della persona offesa può fondare l'affermazione di responsabilità se il giudice ne verifica credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca con adeguata motivazione, ritenendo nel caso concreto assolto tale onere motivazionale.

Norme richiamate

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente dalla Corte.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito dedurre censure che mirino a una diversa valutazione del materiale probatorio o a una rilettura alternativa dei fatti, poiché tali doglianze si collocano fuori dal sindacato della Cassazione.
  • Sono ammissibili solo censure che attengano a mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su aspetti essenziali; non sono invece deducibili mere contestazioni sulla persuasività, completezza o maggiore o minore attendibilità della ricostruzione probatoria.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, da sole, fondare una condanna, purché il giudice motivi adeguatamente sulla credibilità soggettiva del dichiarante e sull'attendibilità intrinseca del racconto.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMinacce
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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