Cassazione Penale, Ordinanza n. 11458/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che le aveva applicato la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di evasione. Non emergono censure di merito sulla decisione impugnata: la Corte di cassazione rileva esclusivamente un vizio formale del ricorso, perché presentato direttamente dall'imputata senza l'intermediazione di un difensore iscritto all'albo speciale della Cassazione munito di specifico mandato, in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale, poiché l'atto era stato sottoscritto e proposto personalmente dall'imputata, in contrasto con il requisito dell'assistenza tecnica imposto per il giudizio di legittimità. La Corte ha quindi provveduto de plano, senza formalità di procedura, e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Indica il reato per cui era stata irrogata la pena in appello; dal testo emerge solo il richiamo formale alla fattispecie di evasione.
l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo
Nel giudizio di cassazione il ricorso non può essere validamente proposto personalmente dalla parte, ma deve essere redatto e sottoscritto da difensore cassazionista munito di mandato specifico, pena l'inammissibilità.
senza formalità di procedura
La declaratoria di inammissibilità del ricorso può essere adottata de plano, con trattazione camerale non partecipata.
È richiamata come fonte della novella che ha modificato l'art. 613 c.p.p. e introdotto il regime formale applicato dalla Corte.
Pur non essendo espressamente indicato nel testo, la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza tipica della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione penale il ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato; la proposizione personale dell'impugnazione determina inammissibilità.
- Il difetto di legittimazione processuale dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità integra un vizio preliminare assorbente, che impedisce l'esame dei motivi di merito.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione può essere dichiarata senza formalità di procedura, con decisione camerale non partecipata.
- La declaratoria di inammissibilità comporta, di regola, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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