Cassazione Penale, Ordinanza n. 21364/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma, con conferma sostanziale della responsabilità già affermata in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte di appello di Bari del 25/11/2024. L'unico motivo censurava la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, sostanzialmente contestando la valutazione del materiale probatorio e l'attendibilità della persona offesa. La Corte di cassazione rileva però che le doglianze erano prive dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p., poiché formulate in modo generico e apparente, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Inoltre, le censure miravano a ottenere una rivalutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, attività non consentita nel giudizio di legittimità, in assenza di specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali. La motivazione della decisione di merito viene ritenuta ampia e logicamente e giuridicamente corretta, anche quanto alla valutazione dell'attendibilità della persona offesa, riscontrata dal referto medico e dalle altre dichiarazioni testimoniali.
Norme richiamate
I motivi di ricorso devono essere specifici a pena di inammissibilità; la specificità va valutata anche in senso estrinseco, cioè in rapporto alla motivazione della decisione impugnata.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Richiamato indirettamente nel contesto della valutazione della prova, quale parametro della motivazione del giudice di merito sulla attendibilità delle dichiarazioni e sui riscontri.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i motivi di ricorso devono confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; la censura meramente assertiva, generica o riproduttiva di doglianze già svolte in appello è inammissibile.
- La mancanza di specificità dei motivi ricorre anche quando l'impugnazione sia solo apparente, cioè non stabilisca una relazione critica effettiva con la complessità delle ragioni poste dal giudice di merito a fondamento della decisione.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione delle fonti di prova né una diversa ricostruzione del fatto fondata su criteri valutativi alternativi rispetto a quelli adottati dai giudici di merito.
- Il sindacato di cassazione può investire la motivazione solo se vengono indicati specifici e decisivi travisamenti del materiale processuale; in mancanza, la valutazione di attendibilità della persona offesa e dei riscontri resta apprezzamento riservato al giudice di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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