Cassazione Penale, Sentenza n. 6927/2023 del 17/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna per violazione degli artt. 133 e 163 c.p. e vizi di motivazione il diniego della sospensione condizionale della pena. La difesa aveva allegato in udienza provvedimenti esecutivi con cui il giudice dell'esecuzione aveva revocato due precedenti condanne, poiché relative a fatti depenalizzati (omesso versamento ritenute previdenziali per importi inferiori alla soglia prevista). Nonostante ciò la Corte d'appello ha negato la sospensione condizionale valorizzando i precedenti e facendo riferimento anche a un episodio di aggressione non denunciato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena, disponendo il rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce. La Cassazione ha rilevato che le condanne pregresse riguardavano il reato di omesso versamento delle ritenute ex art. 2 co. 1-bis D.L. n. 463/1983 e sono state depenalizzate dal D.Lgs. n. 8/2016 per importi non superiori a 10.000 euro annui; pertanto tali precedenti non potevano essere automaticamente considerati ostativi alla concessione del beneficio. Inoltre la Corte ha osservato che la difesa aveva rappresentato il venir meno degli ostacoli e che spettava al giudice di merito verificare concretamente la ricaduta della depenalizzazione sui precedenti.
Norme richiamate
Gli artt. 133 e 163 c.p. sono richiamati in relazione alla disciplina e alle condizioni per la sospensione condizionale della pena; la Cassazione ha ritenuto che il diniego non fosse adeguatamente motivato alla luce della depenalizzazione dei precedenti.
D.L. n. 463/1983 convertito nella L. n. 638/1983, art. 2 co. 1-bis
Nella sua formulazione vigente, punisce l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali solo se l'importo è superiore a euro 10.000 annui; per importi inferiori si applica la sanzione amministrativa pecuniaria.
Ha depenalizzato il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali per importi non superiori a 10.000 euro annui; tale depenalizzazione comporta la cessazione degli effetti penali delle condanne relative a quei fatti, comprensivi dell'effetto ostativo alla reiterazione della sospensione condizionale.
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 (richiamati come confronto giurisprudenziale)
Citate in motivazione giurisprudenziale per analogia: indicano che, quando successiva legge ridetermina soglie di punibilità, le condanne per fatti ora fuori soglia non possono ostare alla sospensione condizionale.
Massime di principio
- Se precedenti condanne riguardano reati successivamente depenalizzati o oggettivamente ricadono sotto soglie di depenalizzazione, tali condanne cessano di produrre effetti penali, inclusa l'attitudine a costituire ostacolo alla sospensione condizionale della pena.
- La parte che chiede il beneficio della sospensione condizionale deve rappresentare e, se possibile, documentare il venir meno dei precedenti ostativi (es. provvedimenti di revoca, norme di depenalizzazione); spetta quindi al giudice di merito verificare concretamente la riconducibilità delle condanne alle soglie previste dalla depenalizzazione.
- Il giudice non può basare il diniego della sospensione condizionale su precedenti che siano stati revocati o su episodi non provati o non emersi formalmente nel casellario: occorre motivazione adeguata e verifica documentale.
- In presenza di divergenze su efficacia ed estensione degli effetti di depenalizzazione, la valutazione spetta al giudice di merito in sede di riesame, con possibile intervento della Corte di legittimità se la decisione non motiva o ignora documentazione rilevante.
- Quando il giudice dell'esecuzione abbia revocato precedenti condanne, tali provvedimenti devono essere considerati nei successivi giudizi di merito e, se rilevanti per l'accesso a benefici, il loro mancato esame può costituire motivo di annullamento e rinvio.
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