Cassazione Penale, Sentenza n. 30260/2023 del 12/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revisione ex art. 630, comma 1, lett. c) c.p.p. basata su un "novum" documentale: un atto che attesterebbe la presentazione spontanea di Antonio Papalia presso la Casa circondariale di Locri il 24/02/1984, dedotto come incompatibile con le dichiarazioni dei collaboratori/testimoni (in particolare Morabito e Romeo) che avevano motivato l'omicidio come atto di vendetta per l'arresto della vittima Adamo Perre. Il ricorrente censura altresì un vizio di motivazione e l'anticipazione, nella fase rescindente, di valutazioni tipiche della fase rescissoria circa la capacità demolitoria della prova nuova.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione preliminare della Corte d'appello di Brescia secondo cui il documento costituente il "novum" non è idoneo, neanche sommariamente, a scalfire il compendio probatorio che sorregge la condanna all'ergastolo. In particolare: (i) la prova nuova deve essere tale da poter far ritenere, con ragionevole sicurezza, che il condannato debba essere prosciolto; (ii) non è ammissibile la revisione su elementi già presenti negli atti processuali anche se non valorizzati dal giudice di merito; (iii) nella fase rescindente è consentita una delibazione sommaria della persuasività e congruenza delle nuove prove e, nel caso concreto, la spontaneità della presentazione in carcere non mutava la valutazione complessiva sui motivi dell'omicidio (attribuiti primariamente all'espansione del traffico illecito) né intaccava l'attendibilità delle dichiarazioni dei testi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. per avere provocato l'inammissibilità con colpa.
Norme richiamate
Definisce il presupposto per la revisione: devono emergere nuove prove che, se accertate, dimostrino che il condannato deve essere prosciolto. La Corte interpreta che la prova nuova deve poter, in termini di ragionevole sicurezza, far venir meno la condanna.
Stabilisce i requisiti di ammissibilità degli elementi su cui si fonda la revisione; la Corte conferma che gli elementi dedotti devono, a pena di inammissibilità, essere tali da dimostrare la necessità di proscioglimento.
Consente la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di revisione quando le ragioni addotte risultano inidonee a consentire una verifica sull'esito del giudizio; la Corte di appello può, con ordinanza, dichiarare l'inammissibilità se la prova nuova è palesemente incapace di inficiare il giudicato.
art. 636, comma 2, cod. proc. pen.
Regola l'assunzione di prove in udienza in caso di ammissione della revisione; la sentenza osserva che, trattandosi di novum documentale, la valutazione preliminare non era vincolata dalla necessità di future assunzioni probatorie orali.
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibile sanzione pecuniaria nel caso di ricorso manifestamente infondato o determinante l'inammissibilità per colpa; la Corte ha applicato una sanzione di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato nella procedura di riassunto del motivo di ricorso in cassazione (norma richiamata per il riepilogo del mezzo impugnatorio).
Massime di principio
- Per ottenere la revisione è necessario produrre un "novum" che sia realmente nuovo e idoneo, da solo o congiuntamente alle prove pregresse, a provocare un ragionevole dubbio tale da esigere il proscioglimento.
- Nella fase rescindente (art. 634 c.p.p.) il giudice può e deve compiere una delibazione sommaria ma non superficiale della capacità demolitoria delle nuove prove: è lecito escludere subito le istanze manifestamente inidonee.
- Non può considerarsi prova nuova un elemento già presente negli atti processuali, anche se non era stato utilizzato o valutato dai giudici di merito.
- La mera incompatibilità apparente tra un documento e le dichiarazioni testimoniali non basta, se il documento non è tale da incidere in termini di ragionevole dubbio sull'impianto probatorio complessivo.
- I ricorrenti devono evitare deduzioni temerarie: la proposizione di ricorsi che determinano l'inammissibilità per colpa può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p.
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