Cassazione Penale, Ordinanza n. 05138/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda i ricorsi per cassazione proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Bari. Dal testo emerge che ai ricorrenti era stato contestato il reato di resistenza, in concorso con un terzo coimputato che conduceva l'autovettura, mentre loro viaggiavano come passeggeri. I ricorsi deducevano censure attinenti alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove, contestando l'accertamento del reato e del concorso dei due ricorrenti. La Corte di cassazione rileva che tali doglianze riproponevano questioni di merito non deducibili in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo che le censure investissero la ricostruzione del fatto e l'apprezzamento del materiale probatorio, attività riservate al giudice di merito. Ha inoltre osservato che la Corte di appello aveva motivato in modo congruo e non illogico sull'accertamento del reato di resistenza e sul concorso dei due imputati quali passeggeri dell'auto condotta dal terzo coimputato. Per effetto dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che mirino esclusivamente a ottenere una nuova valutazione del fatto o del compendio probatorio, trattandosi di profili riservati al giudice di merito.
- La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando sia congrua, adeguata e non affetta da manifesta illogicità, soprattutto se basata su corrette massime di अनुभवienza e su un ragionamento coerente.
- La contestazione del concorso di persone nel reato non può essere utilmente riproposta in cassazione quando il giudice di merito abbia già esaminato gli elementi fattuali e motivato in modo non illogico sulla partecipazione degli imputati.
- L'inammissibilità del ricorso determina, oltre alle spese processuali, l'applicazione della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei limiti ritenuti equi dalla Corte.
Come è indicizzato
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